Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Iuliu Vasile Muntean: La celebrazione del matrimonio misto tra greco-cattolici e ortodossi in Romania - Problemi pratici

266 IULIU VASILE MUNTEAN latina non viene messa in buona luce, poiché i sacramenti della «tanto la Chiesa Ortodossa, quanto la Romano-Cattolica, non riconoscono reciprocamente i Sacramenti se non teoricamente»,6 fatto per cui il pericolo del ribattesimo esiste anche qui. Inoltre è chiaro ehe ambedue le parti debbono essere libere dagli altri impedimenti che rendono inabili le persone, a norma del diritto divino ed ecclesiastico. Se il matrimonio viene celebrato nella Chiesa cattolica, il batte- simo viene riconosciuto corne taie. Poi il parroco deve fare le indagini sullo stato libero delle parti, tenendo conto anche del diritto ecclesiastico della Chiesa orientale alla quale appartiene la parte ortodossa (cf. CCEO, can. 780 §2). In altre parole, ciascuna parte deve essere libera dagli impedimenti stabiliti dal diritto della Chiesa alia quale appartiene. Anzitutto bisogna constatare ehe le due parti sono libere da un precedente matrimonio, e qui sorge il secondo problema: la Chiesa cattolica non legittima il divorzio ammesso nella Chiesa ortodossa,7 né riconosce valido il matrimonio celebrato fra due divorziati oppure fra due persone tra cui una è divorziata. E’ vero ehe il testo conciliare Unitatis Redintegratio 16 dichiara che «le Chiese d’Oriente, memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno potestà di regolarsi secondo la propria disciplina», e ciö significa ehe la Chiesa cattolica riconosce alia Chiesa ortodossa di reggersi secondo il proprio diritto, ma a condizione ehe non sia contrario alia vera fede e al restauro della piena comunione con la Chiesa cattolica. Nessun vero ecumenismo potrà essere promosso fra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa se si volesse benedire il matrimonio misto dei divorziati o riconoscerlo come valido. Le norme del CCEO riguardanti i matrimoni misti sono leggi comuni per tutte le Chiese orientali cattoliche, quindi urge la necessità di adattarle al piu presto nel diritto particolare. Dal punto di vista ecumenico tali prescrizioni di diritto particolare potranno essere interessanti ed efficaci, poiché scendono fin nei particolari ed affrontano situazioni diverse, suggerendo soluzioni in casi concreti. Tuttavia, le norme del diritto particolare non possono uscire fuori dal quadro determinato dal CCEO, dato ehe le leggi della Chiesa sono in stretto rapporta con la teológia e sono un’espressione della pastorale. E’ ovvio ehe al di là delle divergenze nelle convinzioni dottrinali e teologiche sulla natura e l’autorità della Chiesa, sul carattere obbligatorio della fede, sulla sacramentalitàe l’indissolubilità del matrimonio, ci sono alcune altre differenze ehe creano difficoltà per i matrimoni misti: anzitutto si tratta di principi morali. 6 Ibid, 120. 7 Ibid, 101: «Nel caso in cui intervengono altre cause che rendono impossibile la permanenza e la continuazione dei legame matrimoniale tra i coniugi, tale legame non cessa di per sé, ma pub essere sciolto secondo alcune prescrizioni, per mezzo di atto legale, e si chiama separazione o divorzio».

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