Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Péter Szabó: Forma canonica dei matrimoni misto CIC/CCEO - Questioni intorno al significato dell'interventus ministri sacri (CIC c. 1127, § 1) in prospettive dottrinali
258 PÉTER SZABÓ matrimoni è un criterio basilare per il diritto canonico cattolico (e chi potrebbe dubitarne?), allora ehe cosa impedisce ehe questa evidente esigenza, ma per ora concepita soltanto a livello dottrinale, diventi una legge positivai Quest’atten- zione al diritto ortodosso finora non è presente nel Codice latino - come risulta chiaro dall’interpretazione sopraccitata de\V interventus ministri sacri. Un simile problema puö presentarsi anche nel rifiuto dell’inserimento nel canone latino dell’espressione benedictio. Dal punto di vista della tutela della stabilité - e non si puö mettere abbastanza in rilievo ehe 1’unico motivo della modifica voluta da OE 18 era questo!- sembra discutibile se in caso di matrimoni misti con parte orientale sia ragionevole Faffermazione, anche se sui livello meramente teorico, della possibilité di trascurare la benedizione sacerdotale. III. ASPETTI DOTTRINALI Senza voler entrare nei particolari di questioni dottrinali ehe anche oggi sono oggetto di riflessione, facciamo soltanto un breve cenno al fatto ehe la misura del riconoscimento dell’ordinamento disciplinare ortodosso, più esattamente della sua considerazione reale, è contemporaneamente lo specchio della posi- zione cattolica sul valore ecclesiale di queste Chiese. In questo senso la norma che tratta i matrimoni misti, e la sua flessibilité è una questione ecumenica in doppio senso per il diritto ortodosso. Infatti, öltre ai suoi diretti aspetti di diritto sacramentale, lo è anche nelle sue conseguenze di diritto costituzionale. Secondo UR 16, oggi è evidente che la gerarchia ortodossa, nonostante la mancanza della piena comunione, possiede la sacra potesté, per conseguenza ha il diritto ed è anche in grado di emanare vere leggi canoniche. Questa capacité non è stata concessa alle Chiese ortodosse dal Concilio, ma soltanto riconosciuta - corne conseguenza della loro struttura episcopale.12 Il c. 1059 del CIC, invece, secondo la più verosimile interpretazione, fa un’eccezione notevole al can. 11 del CIC, comprendendo nella competenza esclusiva del diritto cattolico anche tutti quei matrimoni in cui solo una delle parti è cattolica.13 Cost, anche nel caso del CIC c. 1127 ehe tratta i matrimoni misti, sarebbe irrilevante ciö ehe dispone il diritto, appoggiato al potere sacro, della parte acattolica. 121. ZUZEK, La giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il concilio Vaticano II, in La Civiltà Cattolica 122 ( 1971 ) 550-562; U. NavARRETE, La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio, in II matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (Studi Giuridici 32), Città dei Vaticano 1994, 105-125; P. Gefaell, Basi ecclesiologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse sui matrimoni misti, in J. Carreras (a cura di), La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Roma 1998, 127-148. 13 Gefaell, Basi (nt. 12), 131-132.