Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Janusz Kowal: "Causa efficiens" del matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto del CCEO

246 JANUSZ KOWAL in facto esse quando annuncia ehe è il sacramento «il matrimonio valido tra battezzati». Un’altra differenza consiste nell’affermazione presente nel §2 che con questo sacramento «i coniugi sono uniti da Dio»34 - affermazione che, da una parte, suggerisce ehe sia Dio stesso a unire come soggetto agente gli sposi nel sacramento dei matrimonio, e dall’altra parte insinuando ehe è diversa la causa generatrice dei matrimonio nell’ ordine della creazione. Sembra che in fondo viene negato il principio d’identità tra il patto e il sacramento dei matrimonio, ossia «la dottrina ribadita anche dal Magistero della Chiesa secondo cui il sacramento non è qualche cosa aggiunta al matrimonio nella sua realtà creazio- nale, ma è lo stesso matrimonio naturale elevato, assunto da Cristo Signore alla dignità di sacramento, come afferma esplicitamente il CIC, canone 1055 §1».35 Come risulta dalla lettura de «Le osservazioni dei Membri della Commis­sione alio Schema Codicis»36 già durante la revisione dei Codice sono state avanzate certe riserve riguardo all’inserimento di questo inciso nel canone. II testo rimane pero invariato perché, secondo la risposta dei Coetus: «Ci si tiene molto a mantenere le parole “a Deo” anche perché corrispondono ai libri liturgici orientali e anche al Vangelo (“quod Deus coniunxit”)».37 Come si spiegano, allora, le differenze suaccennate, soprattutto 1’omissione dei principio della causalité efficiente del consenso, e in conseguenza il diverso ruolo assegnato al consenso degli sposi nella creazione dei sacramento dei matrimonio? Differenze per di più recenti, perché poi i rispettivi canoni di ambedue i codici provengono e fanno riferimenti alie fonti in maggior parte comuni - ovviamente tralasciando il fatto ehe le rispettive norme del CIC ’17 e motu proprio Crebrae allatae38 erano identiche.39 34 Can. 776 § 2: «quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque sacramentali veluti consecrantur et roborantur». 35 Navarrete, Differenze essenziali (nt. 31), 292. 36 Le osservazioni dei Membri della Commissione alio «Schema Codicis luris Canonici Orientalis» e le risposte dei «Coetus de expensione observationum», Nuntia 28 (1989) 3-138. 37 Ibidem, 103. II testo dell’osservazione al progetto del can. 771 §2 recita: «Nella frase “quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo unitur...” si cancellino le parole “a Deo” perché non risulta ehe sia Dio ehe unisce gli sposi». Come risulta, perö, dalle relazioni della Commisione, le parole “a Deo” sono state introdotte solo durante la denua recognitio dello Schema dei Canoni sui Culto Divino e Sacramenti (cioè negli anni 1981-1982). Cf. Nuntia 15 (1982) 56-57. 38 Pius XII, mp. Crebrae allatae, 22 feb. 1949, AAS 41 (1949) 89-117. 39 Infatti il can. 72 § 1 del mp. Crebrae allatae («Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus; qui nulla humana potestate suppleri valet») corrisponde ed è identico al can. 1081 §1 del Codice del 1917, e perciö anche al can. 1057 §1 del CIC 1983. Tra le fonti «comuni» (quelli cioè che si ripetono in tutti e tre i canoni) del CIC 1917, m.pr. Crebrae allatae e del CCEO, troviamo: const. Exultate Deo di Eugenius IV (cf. nt. 11);

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