Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Janusz Kowal: "Causa efficiens" del matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto del CCEO

CAUSA EFFICIENS DEL MATRIMONIO 243 la sua esclusività e l’insostituibilità nella creazione del vincolo matrimoniale, ed assumendo poi il dato rivelato circa la elevazione di questo atto di volontà degli sposi (qualsiasi nome gli diamo: patto, contratto, alleanza) alla dignità di sacramento, necessariamente si arriva alla conclusione che non soltanto il contratto ma anche il sacramento del matrimonio viene posto in essere mediante lo scambio del consenso dei contraenti, i quali agiscono come veri e propri ministri.25 Questa dottrina, una volta elaborata ed assodata nel medioevo, rimane invariata fino ai nostri giorni. Le poche eccezioni che troviamo ad essa, come la posizione di Melchior Cano circa la separabilità tra il contratto e il sacramento, o la cosiddetta teória istituzionalistica, non assumono particolare rilevanza.26 Va sottolineato ehe pariando della causalità efficace del consenso, si intende questo ultimo come consenso transeunte e di natura pattizia: cioè come un atto di volontà che produce il suo irreversibile effetto giuridico nel momento in cui si celebra il patto matrimoniale.27 II menzionato principio consensus facit nuptias, elaborato lungo i secoli da parte della dottrina e accettato ininterrottamente da parte della Suprema Autorité della Chiesa, trova la sua ultima espressione e riconferma nel Codice di Diritto Canonico dei 1983. II c. 1057 recita, infatti, ehe: §1. L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso déllé parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non puö essere supplito da nessuna potestà umana. §2. II consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. Diciamo ultima espressione e riconferma - perché il Codice dei Canoni déllé Chiese Orientali, promulgato sette anni più tardi dallo stesso Pontefice Giovanni Paolo II, sembra - a prima vista - non riconfermare il principio al riguardo. Per di più il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato due anni più tardi, cioè nel 1992, afferma ehe: 25 Sembra ehe il primo ad esprimere esplicitamente questa affermazione fu Duns Scoto: «Ministri autem huius sacramenti sunt ipsimet coniuges contrahentes, quia ipsi sibimet ministrant hic per verba illa mutuo sibi dicta, quae sunt una forma integra, et totalis huius sacramenti, licet sit duplex partialis, sicut in aliis sacramentis» (Reportata Parisiensia, lib. IV, dist. 28, q. unica, n. 20, in I. Duns Scotus, Opera omnia, Editio minor, ed. G. Lauriola, v.2/2: Opera theologica, Alberobello 1999, 1702). 26 Per la sintesi circa il ministro dei sacramento dei matrimonio nel pensiero dei teologi in Occidente vedi: G. Kadzioch, II ministro dei sacramento dei matrimonio nella traditione e nel diritto canonico latino e orientale (Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 22), Roma 1997, 109-130. 27 Cf. Navarrete, II matrimonio (nt. 2), 129-133.

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