Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Janusz Kowal: "Causa efficiens" del matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto del CCEO
240 JANUSZ KOWAL La dottrina, proposta da Aristotele e seguita da San Tommaso e dagli scolastici, enumera quattro cause dell’essere: materiale, formale, efficiente e finale.3 La causa stessa è intesa come «principium influens esse in aliud», ed è distinta sia dalla ragione (che da una spiegazione nelTordine dei conoscere), sia dalla condizione (ehe è un elemento estrinseco richiesto affinché la causa causi, ovvero produca il suo effetto).4 La terza delle cause, cioè quella efficiente è comunemente intesa come «ciö da cui proviene 1’impulso al movimento»,5 o in altre parole «est principium cuius operatione aliquid transit de non esse ad esse e si distingue dalle altre cause proprio perché è Tunica causa che per operationem influit esse in aliud».6 Come questa categoria concettuale di causa efficiente viene applicata nel campo dei matrimonio? II. Causa efficiens nella tradizione Occidentale Uno dei principi basilari nella dottrina canonica e teologica dei matrimonio è stato sin dalTinizio il principio “consensus facit nuptias”. Questo principio, elaborato dai giuristi nel periodo classico dei diritto romano,7 viene applicato al matrimonio sia da parte dei Magistero della Chiesa che da parte della dottrina. Per quanto riguarda il Magistero, abbiamo una lunga serie dei documenti Pontifici, cominciando con la risposta Ad consulta vestra dei papa Niccolö I al principe Bogoris della Bulgaria, del 13 nov. 866. In questa risposta il Pontefice afferma che: Secondo le leggi sia sufficiente solo il consenso di coloro della cui unione si íratta; se esso unico dovesse essere mancato alie nozze, tutto il resto, anche 3 «Aristotele enumero quattro cause dell’essere [...]: 1) La materia sostrato o “potenza” recettiva delle perfezioni o forme; 2) la forma, “atto” e perfezione ehe determina qualcosa ad essere ciö ehe è, che ne costituisce la essenza o specie; l’efficiente, ciö “da cui” proviene Timpulso al movimento; 4) il fine ehe è lo scopo “per ragion del quale” l’efficiente passa all’azione» (Fabro, Causa [nt. 1], 1183). 4 Cf. Fabro, Causa (nt. 1), 1183. 5 Ibidem. 6 Navarrete, Il matrimonio (nt. 2), 126. 7 Da questo periodo abbiamo le famose definizioni del matrimonio attribuite a Modestino («Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio», D. 23,2,1) ed ad Ulpiano («Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens», Inst. 1,9,1 ), ma più espres- sive rimangono le definizioni attribuite ad Ulpiano ed altri, presenti nel diritto romano giustinianeo: «nuptias non concubitus, sed consensus facit» (Ulpiano, D. 50,17,30; D. 35,1,15); «nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes» (Paulus, D. 23,2, 2); «Furor contrahi matrimonium non sinit, quia consensu opus est» (Paulus, D. 23,2,16,2); «itaque nisi ante matrimonium contractum, quod consensu intellegitur, donatio facta esset, non valere» (Scaevola, D. 24, 1, 66).