Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto

236 JOSE T. MARTIN DE AGAR a) Lo speciale rapporta della parte non cattolica con la sua Comunità (Francia), con un certo pastore di essa (suo padre: Malta) oppure con un luogo di culto (Inghilterra-Galles, Canada). b) Il pericolo di una celebrazione soltanto civile (Ungheria) o ehe le parti stabiliscano un convivenza in forma non valida (Germania). c) Che una legge civile straniera obblighi uno dei contraenti ad osservare una forma diversa (El Salvador, Perù, Spagna, Cile, Honduras). d) “Se risulta impossibile evitare che i contraenti vadano da un ministro non cattolico” (Ecuador); o ehe, al contrario, sia impossibile la presenza di un ministro catolico (Conferenza episcopale dei Nord-Africa). In positivo: le ragioni devono essere in rapporta con il benessere spirituale e materiale delle parti, con la serenità e la pace personale o familiare (Inghilterra-Gal­les, New Zelanda, Rep. Dominicana, India) si da evitare il pericolo di dissensi gravi (Malta), e con il rispetto della parte non cattolica (Nuova Zelanda).46 Da parte sua la Conferenza svizzera ha disposto ehe “la dispensa dalla forma canonica dei matrimonio è concessa: - quando la parte non cattolica non puö, per ragioni ritenute serie, accettare la forma cattolica della celebrazione dei matrimonio; - quando per la parte non cattolica è difficile accettare la forma canonica cattolica e nel contempo la dispensa rende più facile alla parte cattolica mantenersi fedele alla propria Chiesa ed esercitare la sua influenza nel matri­monio in conformité agli obblighi assunti”. La Conferenza episcopale di Gambia-Liberia-Sierra Leone ha espresso semplicemente il suo desiderio che il Vescovo concéda la dispensa “soltanto in circostanze molto eccezionali” e che in essa si deve specificare la data, il luogo e il testimone ufficiale ehe assisterà alla celebrazione, cosicché sarebbe neces­saria una nuova dispensa se sopragiungesse qualche cambiamento. Parimenti quella del Ruanda ha deciso di “non concedere la dispensa dalla forma canonica salvo nel caso di forza maggiore motivata”. 3. La forma pubblica di celebrazione II c. 1127 § 2 esige ehe, nel caso ehe la forma canonica venga dispensata, sia osservata per la validité “una qualche forma pubblica di celebrazione”. Puö essere religiosa o civile, oppure dinanzi a un notaio (Argentina). Benché su questo punto lo stesso canone non abbia attribuito alcuna specifica competenza alie Conferenze episcopali, non poche di queste hanno interpretato ehe i criteri concordati a loro demandati includono anche quelli circa 1’obbligo per la validité di una qualche forma pubblica di celebrazione, e cosî moite di esse hanno per lo meno ricordato 1’obbligo, e alcune di esse aggiungono certe specificazioni come: 46 Cf. Direttorio ecumenico, nn. 154—155.

Next

/
Thumbnails
Contents