Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto
CONFERENZE EPISCOPALI SUL MATRIMONIO MISTO 233 Y. Sulla dispensa dalla forma (c. 1127 § 2) La seconda competenza ehe spetta alla Conferenza episcopale circa i matri- moni misti riguarda la dispensa dalla forma canonica, la cui osservanza viene in partenza richiesta per tutti i matrimoni misti. Tuttavia nella disciplina attuale l’obbligo della forma ha diversa valenza secondo i casi ed è dispensabile. Infatti, per i matrimoni fra un cattolico e un orientale non cattolico la forma è necessaria soltanto ad liceitatem, rimanendo requisito di validité l’intervento di un ministro sacro (c. 1127 § l).38 39 Per tutti i matrimoni misti la forma è dispensabile se ci sono gravi difficoltà per la sua osservanza, rimanendo per la validité l’obbligo di una qualche forma pubblica di celebrazione. Compete concedere la dispensa all’Ordinario del luogo della parte cattolica, previa consultazione con quello del luogo di celebrazione, mentre spetta alla Conferenza episcopale di “stabilire norme per le quali la predetta dispensa concordi ratione concedatur” (c. 1127 § 2). Benché il c. 1127 si riferisca ai matrimoni misti stricto sensu, il c. 1129 lo rende applicabile anche “ai matrimoni ai quali si oppone 1’impedimento di disparité di culto”. Invece per il matrimonio di colui che ha abbandonato notoriamente la fede non è prevista la dispensa dalla forma da parte dell’Ordi- nario del luogo in base al c. 1127, benché in questi casi si possono anche presentare gravi difficoltà per la sua osservanza: in forza dell’interpretazione autentica del 5 luglio 1985 riguardante il c. 87 § l,40 per tali matrimoni la dispensa dalla forma “extra urgentis mortis periculo” è riservata alla Santa Sede. La flessibilité con cui oggi si richiede la forma canonica risponde anch’essa a ragioni di carattere ecumenico e di rispetto della liberté religiosa, insieme al desiderio di evitare tensioni e possibili nullité, mentre l’esigenza della forma canonica ha come scopo quello di assicurare la liberté delle parti e la pubblicitá déllé nozze (öltre quello di evidenziare il carattere sacro del matrimonio), obiettivi ehe si possono raggiungere mediante altre forme di celebrazione. D’altro canto, l’imposizione rigida della forma canonica avrebbe nei rapporti interconfessionali sapore di prepotenza o di disprezzo delle norme o dei riti altrui, mentre per la parte non cattolica potrebbe significare la imposizione (talvolta contraria alla sua coscienza) di partecipare ad un rito cattolico mentre si vieta alla parte cattolica di partecipare ad un rito non cattolico. L’apertura alia dispensa permette invece di richiamarsi alla réciprocité interconfessionale. II 38 2.5 e 3.2. 39 Nel CIC del 1917 questa possibilité non era prevista, fu il deer. Crescens matrimoniorum (22 febbraio 1967) della Congr. per le Chiese orientali a estendere a tutti i matrimoni tra cattolici (anche latini) e orientali non cattolici il disposto del n. 18 del deer, conciliare Orientalium Ecclesiarum, prevedendo anche per essi la dispensa dalla forma, cf. EV/3, 961-963. 40 A AS 77 (1985) 771.