Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Julio Manzanares: La forma canonica nei matrimoni misti: problemi giuridico-pastorali

212 JULIO MANZANARES- osservare inevitabilmente la forma canonica (c. 1099*);- escludere ehe i coniugi si presentino davanti al ministro acattolico, prima o dopo di aver contratto matrimonio nella Chiesa cattolica, e II rinnovino la cerimonia (c. 1063* §1);- escludere ehe il ministro acattolico sia stato presente come ministro in quanto tale alia cerimonia (cf. c. 1063, §1). Questa disciplina si ando mitigando sensibilmente sotto 1’influsso dei nuovo spirito ecumenico. I primi passi, in relazione agli ortodossi, si ebbero nel Decreto dei Vaticano II, Orientalium Ecclesiarum, 18, ed il suo corrispondente Decreto esecutivo Crescens Matrimoniorum, dei 22 febb. 1967.23 In relazione agli altri acattolici con il Decreto dei Vaticano II, Unitatis redintegratio, 8, la Istruzione Matrimonii Sacramentum dei 18 marzo 196624 e il Motu Proprio Matrimonia mixta, dei 31 marzo 1970.25 3. Attualmente si sono superate le cause che costituiscono problema, cosi come erano formulate nella vecchia codificazione, e si è dato avvio a nuove soluzioni cosi come si puo vedere nella codificazione vigente. Concretamente: - Ia Chiesa cattolica richiede ai nubendi cattolici la formale promessa di “fare quanto è in loro potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica ”(cf. c. 1126, § 2). Il CIC prescrive che essa sia fatta conoscere alia parte cattolica.26 II Direttorio Ecumenico aggiunge ancora: “bisogna con- statare ehe la parte non - cattolica puö essere tenuta a un obbligo analogo in forza dei proprio impegno cristiano.27- è tolta la norma riguardante il procurar la conversione del coniuge, pur se rimane sempre la responsabilità di testimoniare la sua fede al proprio coniuge e ai figli28- si mantiene l’osservanza della forma canonica, pur se è prevista anche la possibilità della dispensa, se gravi difficoltà ne impediscano l’osservanza.- “...non puö esservi ehe una sola cerimonia durante la quale la persona che presiede riceve lo scambio di consenso degli sposi”.29 “È vietata, similmente, la cosiddetta ‘celebrazione ecumenica’, ossia 1’assi- stenza simultanea dei ministro cattolico e dei ministro non cattolico, i quali, celebrando ciascuno il proprio rito chiedano insieme il consenso delle parti.30 23 Cf. AAS 59 (1967) 165-166. 24AAS 58 (1966) 235-239. 25 Cf. sopra: nt. 1. 26 Cf. Testo comune (nt. 8), 2.4, 161 27 Cf. DE, n. 150. Per risolvere i problemi di coscienza dice ancora: “.. .nel diritto canonico non è richiesta a questa parte, nessuna promessa né seritta né verbale” (Ibid.). 28 Cf. Testo comune (nt. 8), 2.3., 161. 29 Ibid. n. 157. 30 Cf. L.Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico, Roma 1994, 759. Suile possibilità di intervento nella celebrazione dal ministro diverso di quello ehe presiede cf. DE nn. 157-158.

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