Folia Canonica 3. (2000)

STUDIES - Orazio Condorelli: La norma canonica fra esigenza di razionalita e principio di autorita: Diritto comune e diritti patricolari nella dottrina canonistica medievale, con particolare riferimento all'insegnamento di Galvano da Bologna nello Studium generale di Pécs (1371)

LA NORMA CANONICA FRA RAZIONALITÀ E AUTORITÀ 137 fra norme di “pari livello”, ma anche quando pongono in relazione ius commune e diritti particolari. È un segnale dell’imbarazzo, che essi provano, a considerare abrogate norme che hanno una loro validité e funzionalità perché in linea di principio appaiono adeguate al diritto: al ius ehe una tradizione risalente, attenta a non trascurare i legami della norma giuridica coi mondo etico, vedeva vincolato alla iustitia, a sua volta scaturente áa\Y aequitas.65 66 E questo per la profonda convinzione che la norma giuridica, comunque si manifesti, è, deve essere, nient’altro che la rivelazione, 1’interpretazione deW aequitas e della ratio insite nella natura creata da Dio. Siffatta convinzione si traduce anzitutto nella fiducia ehe ogni norma dotata di tali intrinseche qualità porti in sé un riflesso dell’ordine che Dio ha voluto imprimere nelle cose; e sfocia quindi, a fronte dei disagio ad ammettere ehe una norma possa essere definitivamente ed irrimedia- bilmente espunta dalfordinamento, nella costante propensione a salvare, com- porre, unire e armonizzare, insomma a proseguire l’opera che già Graziano aveva definito di concordia discordantium canonum. 2. La “ratio ”, anima della norma, pud sopravvivere all ’abrogazione della norma stessa Da una ratio intesa come realtà oggettiva, di ordine divino o naturale, da cui traggono origine le norme, la scienza giuridica medievale distinse quella con­creta ratio legis ehe della prima è una specificazione, quasi una sorta di distillate infuso nella materia di una singola legge, e ehe ben presto i giuristi fïnirono per identificare con l’idea della causa legis finalis, a significare il fine che la legge è chiamata a produire nell’ordinamento.66 Circola fra i canonisti l’idea ehe la ratio di una norma possa sopravvivere all’abrogazione della norma stessa. È in ambiente civilistico, tuttavia, ehe si possono ritrovare le prime tracce di questa opinione.67 Una distinctio preaccursiana, infatti, si era posto il problema se le leggi “que correcte sunt” potessero o no essere tratte in argumentum.68 L’ano- nimo glossatore aveva accolto la soluzione affermativa, portando a sostegno 65 Cortese, La norma giuridica (nt. 11), II, 24—37. 66 Sull’elaborazione teorica della causa legis v. F. Calasso, "Causa legis". Motivi logici e storici dei diritto comune, in Rivista di Storia dei Diritto Italiano 29 (1956) 25-37, ora anche in Annali di Storia dei Diritto 9 (1965) 155-168; CORTESE, La norma giuridica (nt. 11), 1,257 ss.; Id., II diritto nella storia medievale (nt. 38), II, 191-195; PENNINGTON, The Prince (nt. 41), ad indicem. 67 Sull’argomento sono fondamentali le pagine di Cortese, La norma giuridica (nt. 11), I, 297-299 e ss. 68 La distinctio è edita da E. Seckel, "Distinctiones Glossatorum ”. Studien zur Distink- tionen-Literatur der romanistischen Glossatorenschule, verbunden mit Mitteilungen une- dierten Texte, in Festschrift der Berliner Juristischen Facultät für Ferdinand von Martitz zum fünfzigjärhrigen Doktorjubiläum am 24. Juli 1911, Berlin 1911, 277-436 (396 ss.), Collectio Bambergensis El n. 101, §§. 1-10.

Next

/
Thumbnails
Contents