Folia Canonica 3. (2000)
STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica
50 PÉTER ERDŐ era proprio la censura riservata19. Tale opinione perö è stata già rifîutata con validi argomenti da autori cosi eccellenti come Felice Cappello, il quale ribadisce che l’assoluzione da un peccato connesso con una censura ehe impe- disce la recezione dei sacramenti, come la scomunica, è valida se la disposizione del penitente è sufficente, perché la cosiddetta riserva di un peccato ratione censurae non toglie la facoltà (iurisdictio) dei confessore circa il rispettivo peccato, ma proibische soltanto l’esercizio di taie facoltà20. Se accettava la validité dell’assoluzione in tali casi già Felice Cappello, tanto più dobbiamo accettarla noi oggi, quando il Codice latino non conosce più l’istituto della riserva dei peccati, mentre il c. 18 ribadisce ehe le leggi ehe restringono l’esercizio dei diritti devono essere interpretate strettamente, e il c. 10 afferma ehe le leggi irritanti o inabilitanti devono ordinare espressamente la nullité dell’atto o l’inabilità della persona. b) Problemi circa la confessione di un fedele orientale cattolico presso un confessore latino Un altro tipo di domande sorge quando un penitente orientale cattolico vuol confessarsi da un confessore latino accusandosi con peccati riservati nel diritto orientale. Dato che la riserva è una limitazione della facoltà dei confessore, essa non si riferisce al confessore latino, poichè i canoni del CCEO riguardano “tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente”. I canoni 727 e 728 del CCEO, infatti, non fanno alcun riferimento alla Chiesa latina. Per conseguenza, la facoltà dei confessore latino rimane intatta. Siccome la riserva dei peccato, a differenza della censura, non è una pena canonica, al fedele orientale non sembra ehe sia proibito confessare i peccati riservati. Il Codice latino, il quale è 1’unico che obbliga direttamente il confessore latino, inoltre, stabilisée espressamente ehe a “qualunque fedele è lecito confessare i peccati ad un confessore legittimamente approvato anche di un altro rito, ehe avrà preferito” (c. 991). La base di taie disposizione è la dottrina dei Concilio Vaticano II - che si riferisce ovviamente anche ai cattolici orientali -, secondo la quale i vari riti nella Chiesa cattolica hanno uguale dignità (SC 4). Per questo il fedele ha il diritto di scegliere qualsiasi confessore, anche di un altra Chiesa sui iuris (cf. OE 16. 27)21. Anzi il numero 16 del decreto conciliare Orientalium 19 N. Farrugia, De casuum conscientiae reservatione, Taurini 1922, 13 (“ratione censurae”). 20 Cappello, Tractatus (nt. 9), II, 389, nr. 509 (“An valide quis absolvatur a peccatis si prius absolutus non fuerit a censuris. - Sermo est de censura, ut patet, quae impedit sacramentorum susceptionem, v. g. de excommunicatione. Absolutio in casu per se valida est, dummodo poenitens sit rite dispositus seu nihil obstet ex parte ipsius ad sacramentum poenitentiae valide et licite suscipiendum. Sane, reservatio peccati ratione censurae non privat confessarium iusrisdictione circa illud peccatum, sed solum prohibet ne ipsa utatur, antequam censurae vinculum sublatum fuerit”).