Folia Canonica 3. (2000)

STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica

DISCIPLINA PENITENZIALE INTERRITUALE 47 tale; 3 fuori dei confini del territorio nel quale l’autorità che ha posto la riserva esercita la potestà”. Se prendiamo in considerazione che pure il diritto orientale conosce l’istituto della potestà e facoltà suppleta dalla Chiesa, cioè ehe nell’errore comune o nel dubbio positivo e probabile la Chiesa supplisce la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza (cf. CCEO c. 994-995), dobbiamo riconoscere ehe i critici dell’introduzione dei peccati riservati nel Codice orientale avevano anche delle ragioni non prive di valore. Cosi già durante la revisione si osservava ehe soprattutto la cessazione automatica della riserva prevista nell’attuale c. 729 rischia di rendere “del tutto inutile nella pratica la riserva di tali peccati”13. Malgrado le critiche, queste regole sono state adottate nel Codice orientale, perché si riteneva talmente estranee le pene latae sententiae dalla tradizione orientale ehe si sentiva costretti a sostituirle con la riserva dei peccato che si considerava invece conforme aile tradizioni orientali perché proveniva dali’an­tica disciplina penitenziale14. Al centro del nostro intéressé stanno le situazioni quando il sistema latino e quello orientale si incontrano nella prassi dell’amministrazione dei sacramento della penitenza. II. Situazioni interrituali difficili nell’amministrazione della PENITENZA 1. Differenze tra diverse Chiese orientali Prima di tutto va notato ehe sono possibili delle differenze nella disciplina dei peccati riservati pure fra due Chiese cattoliche orientali sui iuris. Anche se il CCEO riguarda tutte le Chiese orientali, il suo c. 727 rende possibile la riserva di alcuni peccati per diritto parti colare. Taie diritto particolare puo essere diverso nelle diverse Chiese cattoliche orientali. Dato che questa riserva è una norma i cui destinatari sono i sacerdoti confessori e non i penitenti, se ci fossero delle discordanze fra 1’ambito delle riserve nelle diverse Chiese rituali, basterebbe ehe le autorità competenti di ciascuna Chiesa sui iuris limitassero la facoltà di assolvere dei presbiteri loro sudditi riservando quei peccati dei penitenti di una 13 Nuntia 28 (1989) 97. Vedi anche J. Manzanares, Comentario al c. 729, in Código de canones de las Iglesias orientales. Edición bilingiie comentada per los professores de derecho canonico de la Universidad Pontificia de Salamanca (Biblioteca de autores cristia- nos 542), Madrid 1994,302 (“Pero hay que reconocer que si, poruna parte, hace fácil obtener la absolución de los pecados reservados, por otra puede hacer del todo inútil el mismo instituto de la reserva”). H Nuntia 28 (1989) 98.

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