Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673

TITOLI DI COMPETENZA NELLE CAUSE DI NULLITÀ 279 2. Siccome i punti 3-4 contengono delle eccezioni, essi devono essere interpretati in senso stretto, anzi il legislatore pone due clausole invalidanti. Introdotti nel Codice questi nuovi titoli, il legislatore stesso voleva rendere più celere e flessibile l’amministrazione della giustizia nelle cause di nullità matri­moniale cercando un equilibrio fra il favor fori partis conventae e il favor veritatis e il favor boni publici, perché dopo il concilio avvenivano degli abusi nell’applicare i nuovi titoli di competenza. II senso delle dette clausole è il seguente, come osserva A. Stankiewicz: “Quamvis forum partis actricis saluti animarum cavere debeat, quis tamen ignorat, quin grave incommodum parti conventae afferre possit. Ad quod vitandum can. 1673. n. 3 duas condiciones seu clausulas ponit, quae usum fori partis actricis quodammodo limitare conatur.”21 Dopo la promulgazione dei Codice, non sono stati creati nuovi titoli di competenza né per la legge universale né per la legge particolare. Questo fatto indica che il legislatore non ha l’intenzione di introduire nuovi titoli in materia, e significa che detti titoli hanno una stabilité e una particolare importanza nei casi di nullità matrimoniale. C’è un’altra circostanza determinata dalla legge: in questi casi non vale la transazione perché le cause di nullità matrimoniale appartengono al bene pubblico e di esse le parti non possono disporre libera- mente (1715. k. l.§). I titoli di competenza, ex legis praescripto, sono centralizzati, percio sono elencati tassativamente nel Codice. Si tratta in qualche modo di una riserva. Teoricamente anche un’autorità inferiore potrebbe introdurre un nuovo titolo di competenza, ma la legge giustamente non lo ammette e le eventuali consuetudini contra legem non sarebbero tollerate dichiarandone la loro irrazionabilita. Tutto sommato, ci sembra ehe abbia ragione padre Ochoa: i titoli di competenza non sono soli presupposti processuali, ma sono qualcosa di più. 3. Per quanto riguarda gli interventi da parte dei dicasteri romani, dobbiamo dire ehe essi da una parte hanno confermato il carattere invalidante delle condizioni, dali’altra parte hanno chiarito il senso vero dei termini equivoci. Pensiamo qui al termine degat e a quello di pleraeque probationes. Dopo questi chiarimenti il senso della legge è chiarissimo. 4. Riguardo alle condizioni dobbiamo osservare ehe ci sono anche delle restrizioni. Ambedue le parti devono risiedere nel territorio della stessa Confer- enza Episcopale. La ragione di questa restrizione sta nel fatto che cosi si puö evitare la denegazione della difesa perché le parti appartengono probabilmente alia stessa lingua e cultura. Queste circostanze possono ostacolare generalmente il diritto della difesa. Riguardo al consenso, è competente solo il vicario dei domicilio della parte convenuta quindi è stato escluso il vicario dei quasi-domi- cilio. Forse non causerebbe abuso, se il legislatore introducesse la nozione dei 21 A. Stankiewicz, Responsa pontificiae Commissionis iuris canonici, in Periodica de re canonica 77 (1988) 164.

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