Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673
TITOLI DI COMPETENZA NELLE CAUSE DI NULLITÀ 269 infatti ammettere ehe l’esperienza degli anni succesivi è stata un po’ negativa in materia. La dottrina non era unanime nell’interpretazione o nel senso preiso da dare al termine commoratio non precaria. La terminológia, infatti, della legge, tutt’altro che chiara e tecnica in diritto canonico, offriva la possibilité di applicare il nuovo titolo in modo evidentemente abusivo, anche se la legge appariva formalmente rispettata”- cosi osserva J. Ochoa10. Notiamo ehe hanno molta importanza la terminológia usata e la redazione précisa di una norma. Come dice un adagium: Legem brevem esse oportet. Non dobbiamo poi dimenticare il ruolo della legge positiva nella vita della Chiesa. La stessa legge divina si esprime in qualche modo nella legge positiva ecclesiastica, oppure è protetta mediante la legge positiva. Quindi fondamentalmente la norma positiva ci aiuta a trovare, nel nostro caso, la vérité oggettiva. A questo punto siamo arrivati alla redazione del nuovo Codice, riguardante i titoli di competenza in materia. La commissione codificatrice voleva superare queste incertezze perché vedeva una larga possibilité di abuso. Secondo Edward Egan, il nuovo Codice “non ha seguito pedissequamente nessuno dei suoi precedenti ed ha quindi risolto il problema della competenza per le causae nullitatis matrimonii in un modo molto felice. Mantiene il forum loci contractus matrimonialis. Ritorna al forum domicilii vel quasi-domicilii partis conventae del Codice del 1917. Elimina non solo la commoratio non precaria del MP Causas matrimoniales, ma anche la poco utile regola circa i mezzi per di- mostrarla (ex aliquo ecclesiastico documento vel alio legitimo modo). Ammette il forum plerarumque probationum. Ed infine introduce il forum domicilii partis actricis - ehe la parte convenuta sia cattolica o no- sotto certe condizioni facilmente trattabili”11. Vediamo adesso il testo dei canone 1673: In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1. tribunal loci in quo matrimonium ceelbratum est; 2. tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3. tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae, ipsa audita, consentiat; 4. tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum habeat.12 ioOchoa, I titoli (nt. 1), 150. 11 E. EGAN, / processi speciali (matrimoniale e penale), in Aa.Vv. 11 nuovo Codice di diritto canonico, Roma 1983, 491. 12 Cf. c. 1674.