Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Ján Duda: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici
GIUDICI ECCLESIASTICI 259 non per la causa legittima e grave (can. 1422), non soltanto dal vescovo diocesano, ma anche dall’amministratore diocesano. Lo stesso ehe ho detto del vescovo diocesano, vale per il vescovo moderatore nel caso del tribunale interdiocesano, per il metropolita nel caso del tribunale metropolitano, per il présidente nel caso del tribunale della Conferenza episcopale, per il vescovo moderatore del tribunale territoriale di terza istanza e per i moderatori dei tribunali personali.66 67 b) La rimozione dei giudici alla scadenza dell’incarico. A proposito Manuel Arroba afferma ehe “i giudici restano in carica fmo a scadenza temporale per la quale furono nominati; se la scadenza si produce in caso di sede vacante, i giudici cessano dal loro incarico; invece i vicari giudiziali (vicario giudiziale e vicario giudiziale aggiunto) devono continuare fino aU’arrivo del nuovo vescovo diocesano”.68 Questa normatíva si deve completare con il prescritto del can. 186 che “Allo scadere del tempo prestabilito... la perdità deU’ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità L’autorité competente è, ovviamente, il vescovo diocesano o moderatore del tribunale e, nel caso della sede vacante, 1’ammini stratore diocesano, perché, in questo caso, non si ha la rimozione, ma soltanto l’intimazione della perdità dell’ufficio dei giudici ecclesiastici. c) La rimozione dei giudici per i raggiunti limiti di età (can. 186). Il codice non stabilisée per i giudici ecclesiastici nessun limite di età, percio questa ipotesi non si puö verificare. Si deve ricordare ehe i giudici sono nominati ad un tempo determinato (can. 1422). d) La rimozione ipso iure (can. 194). Sia il vicario giudiziale, sia il vicario giudiziale aggiunto, ehe i giudici ecclesiastici possono essere rimossi dall’uffi- cio in forza del diritto stesso. Ho detto sopra, che sono tre cause della rimozione ipso iure: 1. La perdità dello stato clericale (in caso del vicario giudiziale, del vicario giudiziale aggunto e dei giudici che sono chierici). 2. L’attentato matrimonio (vale per i medesimi ehe sono chierici). 3. L’abbandono pubblico della fede cattolica o della comunione della Chiesa (per tutti i giudici ecclesiastici, sia i chierici ehe laici, ed i vicari giudiziali inclusi). Perô si deve sottolineare che la rimozione, di cui ai numeri 2 e 3, ha effetto giuridico soltanto dopo la dichiarazione dei fatto da parte dell’autorità compe66 Perö l’amministratore diocesano puö riservare a se stesso il giudizio di tutte le cause o nominare altri vicari giudiziali aggunti (can. 1422 - § 3) e cos! eliminare le attivitá del vicario giudiziale. 67 Cf. Arroba, Diritto processible (nt. 1), 127-137. Tale rimozione deve essere fatta per decreto dell’autorità competente e, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto (can. 193-§4). 68 Arroba, Diritto processible (nt. 1), 175.