Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Zenon Grocholewski: Il ministero del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa

198 ZENON GROCHOLEWSKI della sentenza. Il § 2 di detto canone indica tassativamente quando una sentenza possa essere considerata manifestamente ingiusta. Secondo il CDC, la «restitutio in integrum» per motivi di fatto11 deve essere chiesta al tribunale che ha emanato la sentenza (can. 1646 § 1), e per motivi di diritto12 al tribunale d’appello (can. 1646 § 2), nonché «concessa la restitutio in integrum il giudice deve sentenziare sui merito della causa» (can. 1648). Tali norme non si riferiscono alle sentenze rotali. La «restitutio in integrum» contro una decisione rotale puö essere chiesta soltanto davanti alla Segnatura Apostolica; e, concessa la «restitutio in integrum» da parte della Segnatura Apostolica, la causa torna alla Rota Romana che la deve di nuovo esaminare circa il merito. 3. Ricorsi contro il negato nuovo esame della causa da parte della Rota Romana Si tratta delle cause sullo stato delle persone, fra le quali vi sono quelle matrimoniali, ehe nel diritto canonico non passano mai in giudicato (can. 1643), cosa quasi inconcepibile negli ordinamenti statali, ma nel diritto della Chiesa postulata da principi teologici. A norma del can. 1644 § 1, in queste cause, anche dopo due sentenze conformi, si puo chiedere al tribunale d’appello un nuovo esame adducendo nuove e gravi prove o argomenti. Se qualcuno chiede alia Rota Romana detto nuovo esame e la Rota Romana non lo concede, ritenendo ehe non vi siano «nuove e gravi prove o argomenti», egli puö ricorrere alia Segnatura Apostolica. Praticamente si tratta di un appello, in quanto l’oggetto dell’esame e della decisione della Segnatura Apostolica nel caso è lo stesso ehe quello della Rota Romana (1’esistenza di nuovi e gravi argomenti). Nel caso ehe la Segnatura Apostolica concede il nuovo esame, la Rota dovrà giudicare la causa circa il merito in ulteriore grado. Si discute fra gli autori se, quando la Rota nega un nuovo esame, si debba prima appellare al tumo superiore e soltanto dopo due decisioni della Rota si possa ricorrere alia Segnatura o sia possibile ricorrere alia Segnatura Apostolica già dopo la prima decisione rotale al riguardo.13 Nella prassi, perö, la Segnatura 11 Enumerati al can. 1645 § 2: quando «1° la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, ehe senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga; 2° furono in seguito scoperti documenti ehe dimostrano senza incertezza fatti nuovi e ehe esigono una decisione contraria; 3° la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno delï’altra». 12 Indicati al medesimo canone e paragrafo: quando «4° fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procédurale; 5° la sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato». 13 Personalmente mi pare ehe sia più consono ai principi fondamentali di impugnazione sostenere ehe dopo la prima decisione della Rota, che respinge un nuovo esame, si possa

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