Folia Canonica 3. (2000)

STUDIES - Orazio Condorelli: La norma canonica fra esigenza di razionalita e principio di autorita: Diritto comune e diritti patricolari nella dottrina canonistica medievale, con particolare riferimento all'insegnamento di Galvano da Bologna nello Studium generale di Pécs (1371)

LA NORMA CANONICA FRA RAZIONALITÀ E AUTORITÀ 143 frontiéra impegnata a diffondere e adattare su base locale i terni dei diritto e della legislazione universali - suggeriscono peraltro un’ambientazione unghe- rese. Il legame con la costituzione Licet Romanus Pontifex, e quindi con il titolo de constitutionibus del Sextus, permette di formulare l’ipotesi che possa addiri- ttura trattarsi di un insegnamento dettato ad inaugurazione deli’anno accademi- co nella facoltà di diritto canonico. L’operetta sfugge in realtà ai comuni criteri di classificazione fra i generi letterari tipici: essa si mostra comunque omogenea con il complesso della non copiosa produzione scientifica di Galvano. Le sue opere rivelano una vocazione sistematica, tipica dell’età dei commento, nella volontà di raccogliere e comparare opinioni, di catalogare le differenze fra le leges e i canones, di collezionare le glosse contrarie in diritto canonico, di registrare i casi ehe le leggi e i canoni affïdano a\Varbitrium iudicis}1 Si tratta di attività funzionali alla costruzione del sistema dtWutrumque ius, ehe dimo- strano altresi una consapevole inclinazione verso una destinazione del prodotto scientifico alla pratica giudiziale.81 82 L’oggetto dei testo in questione consiste, come si diceva, nella discussione della tesi attribuita - con tono di sufficienza, o con cautela - a quidam dietro ai quali sappiamo celarsi l’autorevole personalità di Giovanni da Legnano:83 “Opinionem glosse c. I de constitutionibus, quod nova constitutio revocat statutum episcopi contrarium, quo statuto cavetur solum ius commune, quidam reprobant rationibus infrascriptis”.84 * Tali rationes sono esposte con precisione, anzi corroborate da ulteriori argomenti, ma infine sono giudicate insufficienti a confutare la soluzione data dalla glossa. Gli sforzi di Galvano si dirigono allora a dimostrare come lo statuto contenente diritto comune, per quanto conservi il nome di statuto, non cessi di essere, per sé, diritto comune; un diritto comune ehe lo statuto recepisce e riproduce per assicurame pubblicità e conoscenza in sede locale, non per aggiungere ad esso un ulteriore vincolo autoritativo. Un diritto comune, insomma, ehe “ispira e veste” lo statuto, nei confronti dei quale è dotato di una vis attractiva tale ehe la norma statutaria, come afferma una diffusa massima, deve essere interpretata secundum ius commune}5 Inoltre, 81 Pario dei De differentiis legum et canonum, delle Contrarietates glossarum in iure canonico, dei Casus qui iudicis arbitrio relinquuntur. 82 Tale destinazione è evidente nelle intenzioni stesse delFautore, come appare dali’incipit dei Casus qui iudicis arbitrio relinquuntur: “Ad omnem utilitatem et maxime iudicum infrascriptos casus qui eorum arbitrio...”. Cos! nel ms. Vat. lat. 2660, fol. lOOv: A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library, S. Kuttner - R. Elze (eds.) (Studi e testi 328), Vaticano 1987, II, 244. 83 L’operetta è tramandata nel manoscritto conservato nei fondi della Biblioteca Aposto- lica Vaticana, alla segnatura Vaticano lat. 2683, fol. 225vb-227rb. Va corretta l’indicazione contenuta nel catalogo citato alla nota precedente (II275), dove si parla di repetitio su X. 1.2.1, c. Canonum statuta. Nel colofone finale si legge (fol. 227rb): “1371. Galvanus de Bononia decretorum doctor millesimo (!) Amen”. 84 Vaticano lat. 2683, fol. 225vb. 85Bellomo, L’Europa (nt. 4), 207, con indicazione delle fonti.

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