Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

318 DOMINGO J. ANDRÉS GUTIÉRREZ 7. Ecclesiae Sanctae II, 27s Questa fonte, in applicazione della già vista Perfectae Caritatis, 15c, determina ehe ogni Capitolo Generale deve studiare il miglior modo dei coinvolgimento dei suoi membri fratelli laici nella missione, nella vita e nel governo dell’Istituto, in modo da liberare i chierici per un ministero proprio sacerdotale più intenso. Ha il vantaggio di far progredire l’idea della promozione del laico all’interno della vita consacrata e dei suo maggiore avvicinamento al chierico e, soprattutto, alie funzioni di governo interno peculiari di quest’ultimi, ma trasferibili, per quanto possibile, al laico. Essendo soggetti passivi di riferimento gli Istituti clericali aventi fratelli laici, si tratta della vecchia funzione di supporto ehe si vuole intensificare certo, ma osservando il limite ehe le funzioni clericali derivate dal sacramento dell’ordine dovranno sempre essere riservate al chierico e non potranno essere trasferite al laico. 8. Sedes Sapientiae Ib e Ic8 9 Questa fonte si puö ritenere alquanto indiretta e lontana dalla materia centrale dei c. 588, perché appare tutta centrata sulla formazione dei chierici. II passo più opportuno pare quello ehe menziona i Mendicanti e altri Ordini posteriori ehe non spingevano tutti i membri a di ventare sacerdoti, ma soltanto quelli ehe aspiravano a fare il ministero e a governare 1’Ordine. Riassuntivamente, possiamo raggruppare le conclusioni ehe emergono dall’analisi di tutte le fonti ufficiali dei c. 588, nei seguenti termini: 1’insieme di queste fonti, rafforza con compattezza e ripetiti vamente, ma in diversi contesti e con propositi distinti, 1’intero testo della norma codiciale. Illustrano concomi- tantemente le verità che la mera mistura compositiva di membri chierici e laici, non fa diventare un Istituto misto; ehe é sempre il sacramento dell’ordine a creare la differenza radicale; ehe la differenza sul piano del regime riservato ai 8 Capitula generalia et Synaxes modum explorent, vi cuius sodales qui conversi, coop­eratores vel alio nomine vocantur, gradatim in determinatis actibus communitatis et in electionibus votum obtineant activum et, in quibusdam muneribus, etiam passivum; ita revera fiet ut ipsi cum vita et communitatis operibus arcte coniungantur, et sacerdotes liberius in ministeria propria incumbere possint in PAULUS VI, mp. Ecclesiae sanctae, 6. VIII. 1966, in/1/15 58(1966) II, 27, art. 4). 9 Pius XII, const, apóst. Sedes Sapientiae, 31. V. 1956, in AAS 48 (1956) 334—335 (Ochoa, Leges Ecclesiae (nt. 1), vol. II, n. 2579, coi. 3503-3509 (3503-3504 per quanto attiene alia lunga fonte, della quale puö essere utile ricordare il branno finale: Praeterea, in praesens apud ipsos quoque antiquiores Ecclesiae Latinae Ordines, non formaliter laicos nuncupatos, sodales omnes, iis exceptis qui coadiutores dicuntur seu conversi, sacerdotio destinantur, quod ceterum omnino requiritur in eis qui eorumdem Ordinum regimen assu­munt (Ib. Sed. Sap., lb e lc).

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