Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Péter Márton Antalóczy: Alsuni considerazioni sull'ufficio dei laici
372 PÉTER MÁRTON ANTALÓCZY Seguendo la linea del Concilio possiamo costatare che il nuovo Codice libero 1’ufficio ecclesiastico dal suo carattere meramente clericale rendendolo nello stesso tempo accessibile anche ai laici. II nuovo canone lasciando la distinzione in senso stretto e largo, si limita soltanto agli elementi essenziali: cioè qualunque incarico, dotato con i diritti e gli obblighi, e infine costituito stabilmente per un fine spirituale. Analizzando il contenuto dei canone dobbiamo mettere in rilievo, ehe ormai non troviamo alcuna menzione su dipendenza necessaria tra ufficio e partecipa- zione alia potestá d’ordine e giurisdizione. Come appare dal c. 274 nella maggioranza dei casi il principio delfintima connessione rimane valido, quindi solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà d’ordine o la potestà di govemo. Perà nello stesso tempo non si esclude la partecipazione dei laici negli uffici ecclesiastici. /La questione dipende da ciö che riteniamo della fonte di potestà e se distinguiamo o no tra munus e potestá. Come abbiamo visto il concetto di ufficio ecclesiastico ha un signicifato molto più esteso di quello dei vecchio Codice, secondo il cui 1’ufficio ecclesiastico in senso stretto non comportasse alcuna partecipazione della potestà ecclesiastica si d’ordine che di giurisdizione. II Concilio Vaticano II nel decreto Presbyterorum Ordinis apporto un cambiamento notevole a proposito: secondo il testo per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale (n. 20). Come si puo osservare, dal concetto d’ufficio eccelsiastico del concilio Vaticano II è sparita la frase “secumferens participationem ecclesiasticae potestatis ordinis sive iurisdictionis” contenuto dal c. 145 §1 dei Vecchio Codice. Di conseguenza 1’ufficio ecclesiastico cosi come viene riconosciuto oggi puo essere conferito sia ad un chierico ehe ad un laico. È sufficiente ehe il munus ricevuto sia a norma dei c. 145 “costuituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale”. È una cosa a parte se si tratta di un “ufficio il cui esercizio richieda la potestá d’ordine o la potestá di governo ecclesiastico, come troviamo nel c. 274 § 1. Tra gli uffici ecclesiastici i laici possono assumere i seguenti: lettore, accolito, insegnante di religione, catechista, incaricato di visitare gli ammalati, o di esercitare altri servizi caritativi. Basta che tale ufficio sia costituito in modo stabile. Invece l’ufficio di vicario generale o episcopale, l’ufficio di parroco, e ogni ufficio il cui esercizio richieda la potestà d’ordine o la potestà di governo ecclesiastico possono essere conferiti solo ai chierici. Secondo la nostra oppinione a questo punto il canone è incongruente, perché secondo la disposizione del c.1421, §1 anche un laico puo essere costituito giudice. Ma sappiamo bene ehe il giudice gode la potestà giudiziale ehe appartiene alla potestà di governo.