Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Julio García Martín: Il ruolo specifico del sacerdote nelle missioni

364 JULIO GARCÍA MARTIN 8. La residenza La residenza, normalmente, è conseguenza di un ufficio o incarico pastorale. Gli incarichi ehe i presbiteri possono ricevere sono di curia o pastorali, come quello di parroco, quasi-parroco, vicario o altro modo. Nel passato non si potevano erigere le parrocchie nelle misioni non costituite in diocesi, ma solo le quasi-parrocchie, ehe non erano obbligatorie, perché lasciate alia discrezione dei Superiore ecclesiastico, e le stazioni missionarie, delle quali il Codice non diceva niente. Infatti 1’ufficio di parroco comportava alcuni obblighi quasi incompattibili con quel ministero proprio dei missionari. Tra questi obblighi si trovava la residenza. Tuttavia il missionario non poteva assentarsi per lungo tempo dal luogo, territorio, dei ministero68. Allora si teneva conto delle enormi distanze e le difficili comunicazioni. II c. 533 impone ai parroci l’obbligo della residenza. Esso consiste nel risiedere nella casa parrocchiale, vicino alla chiesa, o in un determinato luogo approvato dal Vescovo diocesano, e non assentarsi ingiustificatamente. E’ un obbligo collegato al servizio pastorale, a un posto. II missionario, per nécessité, o definizione, deve essere in continuo movimento. Questo era un punto di differenza tra i missionari e i parroci, la movilità contro la inamovivilità. Nel caso che il presbitero riceva in affidamento la cura pastorale di diverse parrocchie o centri missionari, stabiliti dal Vescovo diocesano, con distanze grandi e comunicazioni difficili, come è normale nelle missioni, allora il Vescovo diocesano puo stabilire un centro come domicilio, o residenza, e 1’obbligo di risiedere entro i limiti territoriali dei lavoro assegnato. 9. La Messa «pro populo» II parroco, il quasi-parroco, dopo aver preso possesso, è tenuto a celebrare la Messa per i popoli a lui affidati tutte le domeniche e i giorni di precetto nella regione (c. 534). Nelle missioni, secondo la precedente legislazione, il quasi-parroco doveva celebrare la messa in alcuni giorni di solemnità, per l’esatezza 11 giorni69, mentre nelle diocesi, ai sensi dei c. 339, i parroci in molti giorni erano tenuti a soddisfare tale obbligo. I missionari incaricati delle stazioni missionarie non 68 Cf. Vromant, Ius missionariorum (nt. 39), 281-317; Eguren, De condicione (nt. 39), 206. 69 CIC 1917 c. 306; Missae sacrificium pro populis sibi commissis aplicare debent saltem in solemnitatibus Nativitatis Domini, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis, Pentecostes, sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis, Sancti Ioseph eius sponsi, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Omnium Sanc­torum, servato praescripto c. 339, §§ 2 seqq.

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