Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Julio García Martín: Il ruolo specifico del sacerdote nelle missioni

JULIO GARCIA MARTIN 354 Diocesi su PP et pr-ch sd-sr rm-rf Bareilly, India 33.229 9.020.966 5.424 43-1 32-14 21-224 Conakry, Guinea 116.572 3.700.000 30.000 30-2 14-14 26-49 Dhaka, Bangladesh 26.788 30.073.300 67.675 19-12 42-14 109-538 Khulna, Bangladesh 25.855 14.717.000 25.268 6 14-18 27-86 Mongu, Zambia 87.300 542.596 40.010 10 4-16 27-71 Monrovia, Liberia 15.971 1.710.000 80.000 12-1 13-19 29-28 Mopti, Mali 893.109 2.285.520 14.398 6-0 12-7 11-18 Morombe, Madagascar 31.917 280.400 27.900 0-10 0-12 13-32 Naha, Giappone 2.266 1.284.979 6.327 13-0 19-10 13-72 Saurimo, Angola 170.000 432.000 70.000 3-1 6-4 4-22 Tamale, Ghana 32.500 995.000 15.250 12-0 21-24 19-79 Tokyo, Giappone 7.316 17.698.628 83.331 79-4 83-339 491-1.658 Udon Thani, Thailandia 50.046 5.114.961 15.242 54-7 12-26 33-100 Vicariati apostoliéi Bomadi, Nigeria 18.000 1.528.000 11.233 6-0 5-7 11-7 Tripoli, Libia 1.150.000 3.000.000 40.000 1-0 4-5 5-31 Prefettura apostolica Kontagora, Nigeria 55.000 1.646.000 65.550 7-0 2-8 8-13 2. Regime speciale La situazione in cui si trovano le missioni, diocesi o meno, secondo Giovanni Paolo II è “affidata al regime speciale della missione ad gentes”29. Il Papa, pero, non ha indicato o accennato cosa s’intende per questo regime speciale. In principio tale espressione stabilisée una distinzione tra le missioni e le diocesi di antica cristianità, che nella terminológia precedente si diceva territori di diritto comune e diritto missionario. Questa distinzione ehe si trovava nel Codice precedente per il governo della missione nel cap. De Vicariis et Praefectis apostolicis non si trova più nell’attuale legislazione. Alcune norme sono state conservate, ma sono poche30. Il legislatore, tuttavia, riconosce ehe queste missioni si trovano in uno stato di necessità generale, in ciscostanze speciali (c. 370) o peculiari (c. 371), situazioni certamente particolari dovute alla scarsità di ministri sacri, alla non sufficiente predicazione dei Vangelo e alla non maturità di vita cristiana, ma non ha provveduto direttamente per queste. Le norme date per le suindicate situazioni sono di carattere eccezionale perché date pertutte le chiese particolari, ma non espressamente per le missioni. Tra queste norme ehe hanno una dei territorio della diocesi; pp: popolazione; et: numero dei cattolici; pr: parrocchie o quasi-parrocchie; ch: chiese o stazioni missionarie; sd: sacerdoti secolari residenti in diocesi; sr: sacerdoti regolari residenti in diocesi: rm: membri degli istituti religiosi maschili; rf: membri degli istituti religiosi femminili. 29 Redemptoris missio, n. 37, a). 30 J. GARCÍA Martín, Il nuovo ordinamento giuridico delle missioni, in Aa.Vv. Missio- logia oggi (nt. 10), 183-184; Id., L'azione missionaria (nt. 6), 41-47.

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