Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Péter Erdő: Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia

34 PÉTER ERDŐ di questo “impedimento” risaliva all’espressione “solamente nel Signore” della prima lettera ai Corinzi (7,39), la quale è stata spiegata largamente nella letteratura patristica come obbligazione dei fedeli di sposare soltanto una persona cristiana. Si osserva tuttavia ehe la Chiesa stessa, nel vietare il matri­monio tra diverse persone, non pensa a pronunciare la nullità di questi matri- moni. Non è pero da negare che in alcuni casi la legislazione civile delFantichità tardiva, nell’escludere o punire certi tipi di matrimoni o tentativi di matrimoni, sia stata ispirata dal divieto ecclesiastico precedente* 22. Altro era il caso della disparité di culto. La legislazione imperiale romana benchè non abbia vietato i matrimoni tra cristiani e pagani, era invece molto più severa ed ostile che il diritto canonico nei riguardi dei matrimoni tra cristiani e giudei o eretici. Costanzo II, nel 339 minaccia con pena di morte gli uomini giudei ehe sposano una donna cristiana23. Anche nel 388 colpisce una legge imperiale con la pena prevista per l’adulterio anche il matrimonio tra giudei e cristiani24. Queste leggi civili implicano anche la nullità di tali matrimoni. Eppure la legislazione canonica non recepisce ancora questo impedimento come dirimente. Questo avrà luogo solo nel secolo XII in base alla consuetudine. Alcuni canoni conciliari e quelli di San Basi lio Magno vietano anche il matrimonio in seguito a rapimento25 o quello con una persona impegnata nella vita religiosa26 27. Non sembra ehe la Chiesa, da parte sua, abbia richiesto più fortemente, per la validité del matrimonio, il consenso dei padri degli sposi, ehe il diritto romano ha prescritto in molti casi come necessario, quando le parti erano alieni iuris21. In ambiente cristiano, senza soffermarsi troppo sulla nécessité del consenso formale di chi ha la patria potestas, si consiglia piuttosto di accettare la scelta dei genitori ehe poteva comprendere anche 1’opinione della madré28. A proposito del problema degli eventuali “impedimenti dirimenti” matrimo­niali - categoria ehe si cristallizzerà solo nel medioevo - propri alia Chiesa si deve affrontare la questione deH’impedimento del vincolo matrimoniale prece­dente ossia le conseguenze giuridiche della convinzione suli’indissolubilité del 1998, 11-22. 22 Per la parentela cf. Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 66. 23CTh 16,8,6: “Quod ad mulieres pertinet, quas Iudaei in turpitudinis suae duxere consortium in gynaeeeeo nostro ante versatas, placet easdem restituti gynaeceo idque in reliquum observari, ne Christianas mulieres suis iungant flagitiis vel, si hoc fecerint, capitali periculo subiugentur” (Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis, ed. Th. Mommsen, 1/2, Dublin-Zürich 41971, 888). 24 CTh 3.7.2 cf. Cod. 1.9.6. 25 Concilio di Ancira, can. 11 (riguarda le fidanzate rapite). 26 Cf. per es. Concilio di Valence (374), can. 2; San Basilio Magno, cann. 6, 18-20, 60. 27 Dauviluer, Les temps (nt. 1), 381. 28 Sant Ambrogio, De Abraham I, 312; Gaudemet, Le manage (nt. 14), 60.

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