Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

320 DOMINGO J. ANDRES GUTIÉRREZ- D. J. Andres, Los superiores religiosos de los religiosos según el Código: IV — Estatuto específico de los superiores mayores Ordinarios, in Commen­tarium pro Religiosis, 1998, 159-191. 2. In fedeltà ai criteri ai quali mi sono ispirato nel raccogliere questa bibliográfia specializzata attorno al c. 588, dopo averla letta con attenzione, pare che i due aspetti di complementarietà non sufficientemente coperti o sviluppati, risiedano, in primo luogo, nel nuovo spessore che hanno acquistato gli IVCR laicali, spessore radicato e derivante dai nuovi ruoli ecclesiali conferiti al laicato, dai nuovi doveri e diritti fondamentali del laico; e, in secondo termine, nella portata della figura gerarchica dell’ordinario, come ufficio quasi-episcopale esteso a tutti i superiori maggiori degli IVCR clericali di diritto pontificio10. A questi due aspetti, toccati dagli autori citati come di passaggio, oppure dimenticati, dedicherö le due parti seguenti di questo studio. Ma prima, devo trascrivere, senza glossa, i due commentari che più interessano alio scopo di questo studio; quello di De Paolis e quello mio11. 2.1 II Prof. Velasio De Paolis., ha scritto: .«117- Istituto clericale (c. 588, § 1). La distinzione tra istituto clericale e istituto laicale esisteva già nel precedente codice dei 1917, ehe dava con il c. 488, n. 4 il seguente criterio: «Religione clericale, la religione dove la maggio- ranza dei membri sono rivestiti dei sacerdozio; diversamente é laicale». Si tratta di un criterio puramente quantitativo. Cio non significa ehe il criterio quantita- tivo non supponga altri criteri ehe ne diano la ragione. Bisogna dare atto al legislatore dei codice 1983 ehe, mantenendo le distin- zioni, ha cercato di individuare criteri maggiormente pertinenti e qualificanti. Li troviamo nel c. 588. Il § 1, sulla linea dei c. 207, § 1, ci ricorda che per natura sua lo stato di vita consacrata non é né clericale né laicale. Di fatto il fondamento non é 1’ordine sacro, ma la professione dei consigli evangelici, alia quale possono essere chi amati e i chierici e i laici. Cosî un istituto di vita consacrata, qualificandosi in base alla professione dei consigli evangelici, non é caratterizzato né dal fatto che i membri sono chierici né dal fatto che sono laici. Appartenendo il fine al patrimonio dell’istituto, non é indifferente il fatto che tale fine per il suo raggi ungi mento richieda o menő l’esercizio del ministero sacerdotale. In verità il fondatore dando inizio a un istituto e prefigurandosi un 10 Secondo la norma del c. 134 § 1, conferita anche, non mi sfuggono gli stessi superiori o moderatori delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, delle quali tuttavia non mi occupo nel presente studio. 11 Per il commento del prof. De Paolis, cf. V. De PAOLIS, La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1992, 117-118; per il nostro personale commento, cf. il libro II diritio dei religiosi. Commento esegetico al Codice, Roma 21996, n. 7, 31-32.

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