Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Manlio Bellomo: Appunti per una metodologia della ricerca storico-giuridica

12 MANLIO BELLOMO familiari o personali, ha potuto fare a meno dei principi, dei concetti, della terminológia del ius commune: sicché ciö che sembra sfuggire dal quadro, è in realtà ben dentro la realtà effettuale della sentenza ehe applica lo statuto o la norma regia. Nel terzo caso e nel quarto caso il ius commune puo essere, sî, considerato sussidiario, ma non marginale, perché, corne ho osservato, già tutte le normative di ius proprium, che precedono nell’ordine della c.d. “gerarchia delle fonti”, sono solitamente frammentarie e perché tutte, comunque, sono intrise di ius commune e tutte sono condizionate dal ius commune, per i concetti, i principî, le variae causarum figurae, la terminológia, etc. In conclusione, il ius commune non puö essere considerato un diritto secondario e marginale. Vi è un universo giuridico medievale ehe non è comprensibile se non si tiene conto della centralità e dell’assoluta preminenza del ius commune e dei suoi rapporti con il ius proprium : in breve, se non si tiene conto ehe è esistito un “sistema del diritto comune”, ehe, intuito da Francesco Calasso2, negli ultimi anni mi sto sforzando di delineare nella sua complessa consistenza e nelle sue articolazioni interne3. Si íratta di un sistema ehe è comprensibile solo ad una condizione: ehe si faccia differenza, e sia chiara la differenza, tra lex e ius4. IV. Forme di insegnamento e riflessi nella prassi Come è noto, soprattutto a partire dalla metà del secolo XIII sono tre le forme usuali della didattica universitaria: la lectura, la quaestio disputata, la repetitio. Dobbiamo immaginare la realtà di una scuola. Vi è un professore che paria e alcuni studenti ehe ascoltano e prendono appunti. II professore svolge un suo reticolo didattico, ehe è diverso di anno in anno, come lo sono le parole di qualsiasi lezione ehe viene ripetuta anno dopo anno. AI reticolo didattico di una lezione corrispondono molti reticoli grafici: tanti, quanti sono gli studenti ehe prendono appunti. Per lo stesso reticolo didattico nessuno dei reticoli grafici è identico ad altro, e nessuno dei reticoli grafici documenta per intero il reticolo didattico: nessuno, cioè, riporta e riproduce fedelmente le esatte parole e i completi contenuti della lezione ehe costituisce il reticolo didattico. Sarebbe 2 F. Calasso, Medioevo dei diritto, 1, Le fonti, Milano 1954, 453-501. 3 Mi sia consentito di ricordare, fra altri, un mio saggio, inteso a mettere in evidenza nel concreto di una specifica esperienza locale il rapporte fra ius commune e ius proprium: M. BELLOMO, La “Carta de Logu de Arborea ” nel sistema dei diritto comune dei tardo Trecento, in Rivista Internazionale di Diritto Comune 5 (1994) 7-21, ora in M. Bellomo, Medioevo edito e inedito, II, Scienza dei diritto e società medievale (I Libri di Erice 20), Roma 1997, 149-164, nonché altri saggi raccolti nello stesso volume. 4 E questo il punto centrale di una mia relazione congressuale, letta a Syracuse, N.Y., nell’agosto del 1996, dal titolo lus commune, in Rivista Internazionale di Diritto Comune 6 (1996) 201-215, ora in Bellomo, Medioevo edito (cf. nt. 3), 91—107.

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