Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONIINTERRITUALI 31 latino o quello al quale amministra il battesimo per un titolo legittimo (cf. CCEO c. 696, § 3), se essi non presentano le condizioni di etá, di preparazione e di disposizione previste dal diritto latino sia codiciale (cf. CIC cc. 889, § 2, 891) che particolare. Ciö significa che il presbitero orientale non puo confermare lecitamente un bambino latino (che non ha compiuto ancora i sette anni di età)61 appena battezzato da lui stesso, se non in pericolo di morte. Dato ehe il diritto orientale prescrive che la crismazione sia amministrata congiuntamente coi battesimo, salvo il caso di vera nécessita62 (CCEO c. 695, § 1), il presbitero orientale o deve considerare tale situazione come un caso di necessità (almeno nécessité giuridica di separare i due sacramenti per il divieto dei diritto latino ehe riguarda la persona dei confermando), o astenersi anche dal battesimo dell’infante latino se non si présenta alcuna necessità. Ci si puo chiedere se il ministro orientale non sia autorizzato dal Codice latino a giudicare sulla presenza di un’altra grave causa ehe rende legittima la confermazione in un’età diversa da quella richiesta dal diritto latino (cf. CIC c. 891). Dato ehe il rispettivo canone latino conferisce diritti e doveri ai ministri dei sacramento, e non ai confermandi, esso non puo riferirsi ai presbiteri orientali, perché il Codice latino non li riguarda (cf. CIC c. 1). Ma non puo trattarsi nemmeno di un effetto indiretto, perché in questo caso i destinatari della legge non sono i confermandi latini. Se sotto 1’aspetto pastorale, in qualche regione, sembra opportuno rendere possibile ehe i presbiteri orientali possano cresimare dei bambini latini minori di sette anni, fuori dei caso dei pericolo di morte, sembra ehe questo possa essere permesso, per esempio, in un rispettivo decreto della conferenza episcopale, la quale, per tali casi, puo stabilire un limite di età speciale per i confermandi (cf. CIC c. 891). Tutto questo è conseguenza della normativa dei due Codici. II diritto particolare latino, o quello delle Chiese orientali, puo prevedere anche altre limitazioni. Non è invece possibile ehe il diritto particolare latino vieti direttamente ai presbiteri orientali la crismazione dei latini quando il diritto codiciale lo permette o viceversa. II diritto latino o quello orientale 61 A menő ehe la conferenza episcopale dei luogo non abbia reso possibile la confermazione in un’età più bassa (cf. CIC c. 891). 62 La necessità, per quanto riguarda il battesimo, nel Codice orientale si riferisce soprattutto a delle situazioni nelle quali questo sacramento puè essere amministrato da una persona priva di carattere sacerdotale (cf. CCEO c. 677 § 2). Questo non vuol dire perö ehe la necessità non possa ricorrere anche quando sia presente un sacerdote.

Next

/
Thumbnails
Contents