Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONIINTERRITUALI 29 costituisce la fonte principale del CCEO c. 696. È da rilevare tuttavia ehe in un primo schema del § 3 di questo canone figurává ancora la clausola, secondo la quale al presbitero orientale non era permesso conferire la crismazione ai fedeli della Chiesa latina congiuntamente al battesimo, per non pregiudicare la disciplina latina vincolante per il battezzato.59 Nel testo deifinitivo questa clausola non è stata riportata. Ciö non di meno, 1’obbligo dei fedele latino (di osservare l’età e le condizioni richieste per la cresima nel diritto latino) -assieme al suo effetto indiretto per il sacerdote orientale- persiste. In base a tutto questo, secondo la disciplina attuale, tutti i presbiteri delle Chiese orientali possono amministrare validamente il sacramento della cresima sia congiuntamente coi battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina (CCEO c. 696, § 1). Ma anche i fedeli delle Chiese orientali possono ricevere validamente la cresima pure dai presbiteri della Chiesa latina, ma certamente soltanto secondo le facoltà di cui essi sono provvisti (CCEO c. 696, § 2). In questo senso si stabilisée una certa uguaglianza tra i presbiteri orientali e latini. Evidentemente il Codice orientale, in quest’ultimo caso, si rivolge soprattutto ai fedeli ehe ricevono il sacramento. Le facoltà dei presbiteri latini vengono regolamentate dal Codice latino (C/C c. 882-888). Riguardo alla liceità, la questione è più complessa, perché i presbiteri orientali confermano lecitamente soltanto i fedeli della propria Chiesa sui iuris, mentre ai fedeli delle altre Chiese rituali amministrano lecitamente questo sacramento se si traita di propri sudditi o di altre persone alie quali amministrano il battesimo per un altro titolo legittimo (cf. pero CCEO cc. 677, § 1; 678), ovvero di persone ehe si trovano in pericolo di morte. II Codice orientale stabilisée pure che in questa materia bisogna osservare anche le convenzioni stipulate tra Chiese sui iuris (CCEO c. 696, § 3). In base al testo dei CCEO c. 696, § 3 sorge la domanda, se e quando è lecita la confermazione di fedeli latini da parte dei presbiteri orientali. II rispettivo testo dei CCEO è stato redatto con 1’intenzione di non rivolgersi ai latini, bensi solamente agli orientali.60 Questa intenzione pero si riferiva a tutti i paragrafi dei canone, cioè anche ai primi due paragrafi nei quali si ribadisce la possibilità dell’amministrazione valida di questo 59 Per il testo dello schema védi Nuntia 10 (1980) 23. 60 Cf. Nuntia 15 (1982) 24 («in tutti i paragrafi del canone ci si rivolga ai soli orientali cattolici»).

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