Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Szabó: La competenza del vescovo eparchiale per la sanazione in radice del matrimonio

160 PÉTER SZABÓ scelta (sanatio in radice) che esclude 1’accreditamento di questa tendenza. 8) II problema dell’estensione della riserva dalla forma canonica, come sappiamo, è stato presentato anche nel contesto del CIC. Sebbene, in base all’interpretazione autentica sul c. 87 § 1 del CIC, in caso di due parti cattoliche nemmeno i vescovi diocesani possano dare dispensa dalla forma, questa limitazione non si estende al caso speciale della sanatio in radice20 Orbene, anche questa normatíva (o più precisamente l’eccezione di essa), considerata come luogo parallelo per il CCEO, conferma la nostra opinione. c) Accanto a quelle di genere puramente giuridiche finora elencate, c’è infine anche una ragione teologica ehe prova il nostro atteggiamento. Sebbene alcuni autori discutano -in correlazione alla delegabilità- se la competenza per la sanazione in radice spetta ai vescovi eparchiali veramente nella loro propria sfera giuridica (cioè in base alla loro potestas ordinaria che proviene dall’ufficio), attualmente questo è fuori di dubbio.21 In questo caso, invece, la riserva dei c. 835 dei CCEO - siccome risulta la limitazione dell’esercizio libero dei potere di dispensa generale (cf. c. 1538), il quale perô, dopo il Concilio Vaticano II compete al vescovo eparchiale ormai in virtù del suo ufficio22- viene interpretata strettamente (c. 1500 dei CCEO). Questo vuol dire ehe il testo del c. 835 va interpretato nel senso più stretto possibile, e cioè attribuendo alie sue parole il minimo dei significato proprio, il che non conduce ancora alla modificazione del senso del testo. Attraverso l’interpretazione minimalista della norma ehe include la riserva -in mancanza di un riferimento chiaro del c. 852- il vigore di essa non puö essere esteso, senza dubbio, al caso della sanazione in radice. (Tenendo conto delle costanti affermazioni del Supremo legislatore riguardante l’intégrité 20 Cf. L. Chiappetta, II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Roma [1990], nn. 851-852, 294-295. 21 Castano, II sacramento (cf. nt. 16), 516-517, Chiappetta, II matrimonio (cf. nt. 20), n. 1175, 405; cf. anche la nota 7. 22 Sembra che sia questo Targomento più valido in merito. Infatti -in base al capovolgimento di prospettiva radicato nel CD 8a- nell’attuale sistema codificativo la presunzione è sempre a favore della competenza, ormai ritenuta integra per motivi di fondamento teologico, dei vescovo eparchiale. Percio se la riserva non risulta espressamente, la competenza in questione mai puö esser considerata come sottratta alia sua potestà; cf. ad es. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commentario giuridico pastorale, Napoli 1988,1, nn. 1808-1809, 472.

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