Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONIINTERRITUALI 11 due Codici si effettua tuttavia in due modi diversi. Mentre il Codice latino afferma in modo assoluto di obbligare soltanto la Chiesa latina (CIC c. 1), quello orientale ammette delle eccezioni, le quali pero devono essere stabilite espressamente (CCEO c. 1). Dato che, durante la preparazione del CCEO, sono state respinte le proposte che miravano ad estendere più ampliamente il vigore del Codice orientale ai latini,5 sembra certo ehe il Codice orientale non si possa considerare come complemento giuridico del C/C: questo significa che in caso di contraddizione con il Codice latino, il Codice orientale non puô obbligare i fedeli latini come norma posteriore dello stesso legislatore supremo.6 Possono quindi presentarsi, teoricamente, dei casi, quando il CIC e il CCEO contengono delle norme contrastanti su una relazione giuridica interrituale. Non sembra neppure ehe il Codice orientale possa obbligare i latini direttamente per la sola natura delle cose in esso regolamentate («ex natura rei»). Questo fatto sembra che venga confermato anche dal Rescritto «Ex Audientia» di Papa Giovanni Paolo II del 26 novembre 19927 che ha esteso il senso del CIC c. 112, § 1, 1°, mettendo cost in evidenza ehe la disposizione del CCEO c. 32, § 2, ehe si riferiva ai rapporti tra diverse Chiese rituali sui iuris ma non faceva menzione della Chiesa latina, non poteva obbligare i fedeli e i Vescovi latini nemmeno «per natura di cose».8 Sembrerebbe 5 Formule come «nisi de relationibus interitualibus agitur, quae latinos quoque respiciunt» (cf. Nuntia 22 [1986] 13-14), «nisi ex natura rei vel expresse aliud statuatur» (cf. Nuntia 28 [1989] 13). 6 Cf. F. J. Urrutia, Canones praeliminares Codicis (CIC). Comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CC), in Periodica de re canonica 81 (1992) 158; vedi anche M. Brogi, II nuovo codice orientale e la Chiesa latina, in Antonianum 66 (1991) 46-49 (con la storia dei rispettivo testo dei CCEO). Per una posizione nettamente opposta vedi invece: C. G. Fürst, Interdipendenza dei diritto canonico latino ed orientale, in K. Bharanikulangra (ed.), II diritto canonico orientale nell’ordinamento ecclesiale (Studi Giuridici 34), Città del Vaticano 1995, 13- 33. 7 AAS 85 (1993) 81. 8 Cf. M. Brogi, Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di Chiesa «sui iuris», in Revista Espanola de Derecho Canonico 50 (1993) 667 («il Rescritto in esame ha infatti confermato indirettamente ehe le due legislazioni -latina e orientale- sebbene promulgate da un unico legislatore, rimangono autonome, ciascuna nel suo ambito, senza mai incontrarsi, salvi rimanendo i casi in cui il Legislatore ha esplicitamente disposto in altro modo»). Sotto la luce di questo Rescritto bisogna intendere in modo ben sfumato 1’affermazione di quei specialisti secondo i quali i canoni 29-38 dei CCEO vincolano pure i cattolici latini (cf. Prader, La legislazione [cf. nt. 4], 24). Lo stato giuridico dei cattolici orientali va riconosciuto anche nei rapporti con i latini, ma questi canoni

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