Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 11. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.300. M. E. számú rendelete, a gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4.980/1931. M. E. számú rendeletet módosító 6.070/1933. M. E. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről. - 12. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.350. M. E. számú rendelete, a fiumei kikötőn át irányuló magyar átmenő áruforgalom fejlesztése tárgyában Rómában 1934. évi november hó 18-án kelt magyar-olasz egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.

12, .2.350/1935. M. E. sz, 33' di Fiume come porto di .armamento delle navi mercantili batten ti bandiera ungherese. La coneessione non dispensera le navi ungheresd daH'osser­vanza delle norme generali e speciali che regolano la dimora delle navi ne! porto, tanto nelle zone riservate aile operazioiná cornimer­ciaili, quanto in quelle destinate a iricevere le navi in niparazione, ; in anmarneffito o in. disanmo. Art 3. Nel cas© che vendssero istituite, da parte ungnerese, Mmee di navigazione uriigheresi, facenti capo a Fiume, per la cui migliore utiMzzaziione appariss© op-portuno un raggruppamento delte merci, l'Azienda dei Magazzini Generali concédera, alle stesse eondiziolhi ápplicaite ai riguardi délia mavigazione nazionale, l'uso di un ma­gazzino o parte di imagazzáno in riva © la Capitaneria del poirto consentira aile navi adibite ai servizi regolari la preeedenzà di .approdo alia riva. Art. 4. D'accord© con il 1 Govern© litaliano, il Govemo ungherese isti­tuirà nel porto di Fiúm©, entro tre mesi dall'entrata in vigore délia présente Convezione, un proprio Ufficao (Sezione) doganale, in conformité delle disposizioni contenut© nel Protocol)!© italo-unghe­rese de 25 luglio 1927, looncemeote I'listituzione di una sezione doganale ungherese del detto porto. Tal© Protooollo sarà tuttavia pîmemidato nel più brève tempo possifbiüe, affinchè megilio corris­^nda aile dlisposizdoni contenute nella présente Convenzione. Le Alte Parti contraenti esamineranno la possabilità di far bene pcGare in via pratica igli esportatori e gli impoxtatori. dei due Paesi dell'eoonomia erivante dal funzionaimento di taie uffieio. Le Alte Parti contraenti adotteranmo dei provvedimenti atti a' realizzare la masisima economia di tempo © di spesa nell'esecuzione delle pxatiche doganaltt.. Mediant© special! accordi da prendersi tra le Alte Parti çontraeniti, l'Azienda dei Magazzimi Generali prowederà a mettere a disposizione dell'Ufficáo doganale ungherese i locaE d'ufficio ooeoirenti. Arit. 5. Entro tre mesd dall'entrata in vîgore délia présente Conven­zione le Alte Parti contraenti procéder anno alla nomina di una Commissione permanente di esperti, che avrà il compito di stu­Magy. Rend. Tára, 1935. I—III. 3

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