Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 11. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.300. M. E. számú rendelete, a gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4.980/1931. M. E. számú rendeletet módosító 6.070/1933. M. E. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről. - 12. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.350. M. E. számú rendelete, a fiumei kikötőn át irányuló magyar átmenő áruforgalom fejlesztése tárgyában Rómában 1934. évi november hó 18-án kelt magyar-olasz egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
12, .2.350/1935. M. E. sz, 33' di Fiume come porto di .armamento delle navi mercantili batten ti bandiera ungherese. La coneessione non dispensera le navi ungheresd daH'osservanza delle norme generali e speciali che regolano la dimora delle navi ne! porto, tanto nelle zone riservate aile operazioiná cornimerciaili, quanto in quelle destinate a iricevere le navi in niparazione, ; in anmarneffito o in. disanmo. Art 3. Nel cas© che vendssero istituite, da parte ungnerese, Mmee di navigazione uriigheresi, facenti capo a Fiume, per la cui migliore utiMzzaziione appariss© op-portuno un raggruppamento delte merci, l'Azienda dei Magazzini Generali concédera, alle stesse eondiziolhi ápplicaite ai riguardi délia mavigazione nazionale, l'uso di un magazzino o parte di imagazzáno in riva © la Capitaneria del poirto consentira aile navi adibite ai servizi regolari la preeedenzà di .approdo alia riva. Art. 4. D'accord© con il 1 Govern© litaliano, il Govemo ungherese istituirà nel porto di Fiúm©, entro tre mesi dall'entrata in vigore délia présente Convezione, un proprio Ufficao (Sezione) doganale, in conformité delle disposizioni contenut© nel Protocol)!© italo-ungherese de 25 luglio 1927, looncemeote I'listituzione di una sezione doganale ungherese del detto porto. Tal© Protooollo sarà tuttavia pîmemidato nel più brève tempo possifbiüe, affinchè megilio corris^nda aile dlisposizdoni contenute nella présente Convenzione. Le Alte Parti contraenti esamineranno la possabilità di far bene pcGare in via pratica igli esportatori e gli impoxtatori. dei due Paesi dell'eoonomia erivante dal funzionaimento di taie uffieio. Le Alte Parti contraenti adotteranmo dei provvedimenti atti a' realizzare la masisima economia di tempo © di spesa nell'esecuzione delle pxatiche doganaltt.. Mediant© special! accordi da prendersi tra le Alte Parti çontraeniti, l'Azienda dei Magazzimi Generali prowederà a mettere a disposizione dell'Ufficáo doganale ungherese i locaE d'ufficio ooeoirenti. Arit. 5. Entro tre mesd dall'entrata in vîgore délia présente Convenzione le Alte Parti contraenti procéder anno alla nomina di una Commissione permanente di esperti, che avrà il compito di stuMagy. Rend. Tára, 1935. I—III. 3