Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 11. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.300. M. E. számú rendelete, a gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4.980/1931. M. E. számú rendeletet módosító 6.070/1933. M. E. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről. - 12. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.350. M. E. számú rendelete, a fiumei kikötőn át irányuló magyar átmenő áruforgalom fejlesztése tárgyában Rómában 1934. évi november hó 18-án kelt magyar-olasz egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
12. 2,350/1935. M. E. sz. 31 (Eredeti olasz szöveg.) CONVEN2IONE UNGHERESE-ITALIANA per ïo sviiuppo del traffico ungherese in tran&ito per il porto di Fiume SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL REGGENTE DEL REGNO DI UNGHERIA e SUA MAESTÁ IL RE D'lTALIA, anknati dal desdderio di sviluppare il traffico dell'Ungiheria in transitu per dl porto di Fiume, hanno deciso di concludere a. tale scopouna convenzione e noanainato come loro Plenápotenziari: SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL REGGENTE DEL REGNO DI UNGHERIA: Sua Eccellesftza ill Barone Federico Villani, Inviato straordinario e Ministro Plenàpotenziario presso Sua Maestà dl Re dTtaiia; SUA MAESTA IL RE D'lTALIA: Sua Eccellenza il Cavalière Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; i quali, dopo essersi reoiprocamente comundeati i loro rdspettivi pieni poteri, rdconosciuti in buona e débita forma, hanmo convenuto* nei seguenti articoli: Art. 1. Le merci transitanti per il porto di Fiusme, provenienti dall* Ungtheria o ivi desthiate, sarartno trattate nel porto suddetto, per quanto si rifenisce agli oner] pubblici ed alle facilitazioni di traffico, nonohè sotto qualsiasi altro aspefcto, come le merci similarj proveniertté dall'Italia o ivi destkiate ed iin ogni caso in maniera non meno favorevoile delle stesse merci di altra provenienza od aven ti altra diestiiniazio'ne qualsiasi. # Non sarà fatfca alcuna differenza a questo riguardo tra merci trasportafce da navi battenti bandiera italiana e merci traspoxtate da navi battenti bandiera ungherese. »Art. 2. II Governo dtaldano consente die, salvo più precisi accord! da prendersi a tale riguardo, il Governo ungherese si »erva del porto»