Képviselőházi irományok, 1881. XXII. kötet • 875-910. sz.

Irományszámok - 1881-888. A fiumei ügyben kiküldött magyar országos bizottság jelentése

888. szám, 103 ciale álla prosizione di pubblico diritto ed álla appar­tenza di Fiume allo stato, stabilite per legge — di addivenire ad accordi tali, mediante i quali tutte le questioni toccanti Fiume, possono venire risolte sulla base di equitá e degli interessi comuni, a soddis­fazione di tutti. Veduto anzitutto che il §: 66 deli' articolo di legge XXX deli' anno 1868 mantiene ferma la spe­ciale posizione di diritto pubblico e la appartenenza di questa cittá e del suo distretto allo stato, come corpo separato, immediatamente annesso álla sacra corona del regno, e ció giusta il diploma imperiale di Maria Teresa del 23 aprile 1779 e gli articoli di legge IV del 1807 e XXVII del 1848; Veduto che le questioni da sciogliersi e rispet­tivamente definirsi in via di reciproco accordo, mediante deputazioni regnicolari, fra il Parlamento ungarico, la diéta dei regni di Croazia, Slavonia e Dalmazia e la cittá di Fiume hanno da vertere, dietro il succitato §: 66, sulla speciale autonómia di questa cittá e distretto e sui concernentivi rapporti legislativi ed amministrativi col definitivo ordinamento degli oggetti autonomi, e cioé dei rami della amministra­zione interna della giustizia, del culto ed istruzione; Ritenuto che tale ordinamento legislativo ed amministrativo debba corrispondere ed essere posto in armonia collá speciale posizione di diritto pubb­lico di questa cittá quale corpo separato della sacra corona del regno; Veduto che il spesso citato § : 66 determina con precisione e il compito e la cerchia di attivitá delle deputazioni regnicolari; Osservato ció non pertanto per ogni buon fine, qualmente questo minicipio, suffragato dal voto uni­versale della cittadinanza abbia sino dal momento della pubblicazione del diploma Imperiale 20 o ttobre 1860, spiegato le proprie aspirazioni, basáte sugli uniti suoi diritti e protestato costantemente neile piú solenni forme contro ogni alterazione e mala interpretazione di detti diritti e della sua speciale posizione ed appartenenza; Ritenuta quindi impregiudicata da ogni fatto contrario la continuitá del suo diritto pubblico esis­tito sino il 31 agosto 1848 ; Veduto che questa cittá in virtú della sua posi­zione politico-legale e sulla base delle leggi del 1848 viene giá dal 1867 rispettivamente 1870 di bel nuovo dirittamente rappresentata in ambedue le camere parlamentari del Regno; Ritenuto in fine che colle pertrattazioni delle deputazioni regnicolari prescritte dal §: 66 non é ni puó venir pregiudicata in alcun modo la posizioni di diritto pubblico di questa cittá, giá stabilita dalia legge:

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