Képviselőházi irományok, 1881. XXII. kötet • 875-910. sz.
Irományszámok - 1881-888. A fiumei ügyben kiküldött magyar országos bizottság jelentése
888. szám, 103 ciale álla prosizione di pubblico diritto ed álla appartenza di Fiume allo stato, stabilite per legge — di addivenire ad accordi tali, mediante i quali tutte le questioni toccanti Fiume, possono venire risolte sulla base di equitá e degli interessi comuni, a soddisfazione di tutti. Veduto anzitutto che il §: 66 deli' articolo di legge XXX deli' anno 1868 mantiene ferma la speciale posizione di diritto pubblico e la appartenenza di questa cittá e del suo distretto allo stato, come corpo separato, immediatamente annesso álla sacra corona del regno, e ció giusta il diploma imperiale di Maria Teresa del 23 aprile 1779 e gli articoli di legge IV del 1807 e XXVII del 1848; Veduto che le questioni da sciogliersi e rispettivamente definirsi in via di reciproco accordo, mediante deputazioni regnicolari, fra il Parlamento ungarico, la diéta dei regni di Croazia, Slavonia e Dalmazia e la cittá di Fiume hanno da vertere, dietro il succitato §: 66, sulla speciale autonómia di questa cittá e distretto e sui concernentivi rapporti legislativi ed amministrativi col definitivo ordinamento degli oggetti autonomi, e cioé dei rami della amministrazione interna della giustizia, del culto ed istruzione; Ritenuto che tale ordinamento legislativo ed amministrativo debba corrispondere ed essere posto in armonia collá speciale posizione di diritto pubblico di questa cittá quale corpo separato della sacra corona del regno; Veduto che il spesso citato § : 66 determina con precisione e il compito e la cerchia di attivitá delle deputazioni regnicolari; Osservato ció non pertanto per ogni buon fine, qualmente questo minicipio, suffragato dal voto universale della cittadinanza abbia sino dal momento della pubblicazione del diploma Imperiale 20 o ttobre 1860, spiegato le proprie aspirazioni, basáte sugli uniti suoi diritti e protestato costantemente neile piú solenni forme contro ogni alterazione e mala interpretazione di detti diritti e della sua speciale posizione ed appartenenza; Ritenuta quindi impregiudicata da ogni fatto contrario la continuitá del suo diritto pubblico esistito sino il 31 agosto 1848 ; Veduto che questa cittá in virtú della sua posizione politico-legale e sulla base delle leggi del 1848 viene giá dal 1867 rispettivamente 1870 di bel nuovo dirittamente rappresentata in ambedue le camere parlamentari del Regno; Ritenuto in fine che colle pertrattazioni delle deputazioni regnicolari prescritte dal §: 66 non é ni puó venir pregiudicata in alcun modo la posizioni di diritto pubblico di questa cittá, giá stabilita dalia legge: