Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 37. (1984)

COVA, Ugo: Un privilegio degli Ebrei delle contee di Gorizia e Gradisca. Il godimento di diritti reali su beni immobili

132 Ugo Cova causa». I fondi venivano dati in affitto a contadini coi sistema colonico 45). I terreni, di tipo carsico, non erano particolarmente ricchi: la produzione riguar- dava soprattutto cereali (grano, orzo, avena), vino, foraggi46). Interessante il fatto, che nel catasto di San Martino, nel fascicolo relativo alle «stato dei proprietari individui 1818», i fondi agricoli di quella localitä risulta- vano essere concentrati, nella gran parte, nelle mani di certa Levi Bonina, di condizione possidente, residente a Gorizia 4?). La detta persona viene altresi qualificata come «livellaria» e, in quanto tale, titolare dei detti fondi rustici «in libera facoltä mediante il pagamento dei canone». Mentre il livellario, nella forma caratteristica del contratto di livello, é tenuto, di norma, a sfruttare direttamente, col proprio lavoro, l’appezzamento di terreno affidatogli, ci si trova invece, in questo caso, di fronte ad una forma di rapporto giuridico aderente al Codice civile austriaco del 1811 (§§ 1090-1150), nella quale il conduttore era titolare dei dominio utile sul bene immobile con possibilitä, quindi, di dispome anche affidandone lo sfruttamento agricolo a coloni. Tale situazione giuridica poteva forse esser utile ad un possidente terriero ebreo, al fine di sfuggire a certi rigori di legge limitativi, nei primi anni della Restaura- zione austriaca, del pieno diritto di proprietä di beni immobili a favore di Ébrei. Poiché é fuori discussione che Bonina Levi non poteva coltivare diretta­mente varie migliaia di «klafter» quadrati di terreno, pare si possa concludere che il canone annuo in denaro e in natura che essa doveva versare al castello di Rubbia fosse da considerarsi, nella terminológia in uso nella zona, come corrispettivo di un rapporto di carattere livellario che non escludeva la conces­sione, da parte del livellario stesso, dei fondi rustici posseduti a dei coloni, che materialmente li coltivavano. Poteva essere tuttavia, allora, importante, e forse ciö spiega, almeno in parte, la concentrazione di possedimenti terrieri ebraici a San Martino, che il titolo di possesso dei detti beni non venisse qualificato come proprietä a pieno titolo. 4. Fu negli anni di regno di Giuseppe II che venne ad instaurarsi nei Paesi ereditari austriaci un nuovo clima di tolleranza, che porto benefici anche alle comunitä ebraiche di Gorizia e Gradisca. Giuseppe II, miatti, emanö, com’é noto, una serie di provvedimenti di tolleranza non solo nei confronti delle minoranze cristiane acattoliche, ma anche a favore degli Ébrei4S *). Un progetto di riforma della disciplina degli Ébrei dimoranti nelle Province ereditarie di Casa d’Austria, primo dei genere in Europa, apparve il 16 maggio 1781 49) ed il suo contenuto costitui il nucleo fondamentale delle norme particolari emanate 45) Ibidem § 10. 46) Ibidem § 11. Cfr. pure i tipi di prodotto riportati in ASG Catasto giuseppino reg. 128, relativi alie persone citate in nota 42. 4’) ASG Catasti secolo XIX e XX, busta 554 Martino S. (Gradisca) fasc. San Martino - Stato dei proprietari individui 1818. 4a) Emst Hellbling Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte (Wien 1956) 304-305. 49) Colorni Gli Ébrei 69-70; Maternini Zotta Vente comunitario 44.

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