Levéltári Közlemények, 74. (2003)

Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. - FORRÁSKÖZLÉSEK - Molnár Antal: Ismeretlen inkvizíciós forrás a hódolt Budáról (Don Vincenzo di Augustino raguzai káplán jelentése a Szent Hivatalnak 1599-ből) / 191–220. o.

Molnár Antal: Ismeretlen inkvizíciós forrás a hódolt Budáról 219 potessi detto cappelano rimediare et suspenderli a divinis. ancora quando fosse espediente farli castigare et mandarli in íbrze o senza alli sua superiori, aciö quella simplice et povera gente non perda la sintilla che tiene della fede. Anzi sopradetti vagabondi apostate. soleno faré tutto al contrario della Chiesa Romána, cioé, quando il cappelano catholicho per osservare gli ordeni et statuti ecclesiastici vieta alcun inconveniente, et non concede a quelli christiani, subitto arivando un apostata in quello casale, et non trovandosi il curato li, per esser andato in altro locho, l'apostata concede allé genti quello che il curato vieta. Verbi gratia il cappelano ha vietato et prohibito un sponsalitio che non si faccia per esser le persone in terzo grado. Ecco Tapostató finto comissario subitto li concede et fa faré in presentia sua il sponsalitio con le nozze quell'istesso giorno. Admetteno anchora al baptismo per compari li Turchi, senza celebrar messa consacrano et comunicano la gente. et mille altre cose al contrario della Chiesa Romána vanno facendo. [34.] Ancora é necessario in quelle parti che il cappelano habbia auttoritá da Sua Santitá di dispensare fra quelli populi per contraer il matrimonio in 4 10 grado, poiché la non c'é prelati et regioni sono lontanissime da Roma, li viaggi pericolosi, et anchora si trova alcuna volta di christiani nativi di quelli paesi, che quando il simil caso non li puö concedere ne dispensare il cappelano curato. pigliano auttoritá da per se, et vanno dal prete serviano sismatico, overo da qualche apostata. li quali gli congiongeno in matrimonio senz'altro al dispetto del curato catholico. Et alcuna volta vanno d'avanti cadia turcho, ch'e giudice, et contrattano in presentia sua, et poi mai vengono in chiesa nostra, se non in quella di sismatici. Et cosi si perdeno et escono della catholica fede. Per il che il cappelano catholico non li pö castigare in quelle parti, come farebbe quando fossero in christianitá, manco con quelli populi si puö procedere con rigore, ma benignamente et caritativamente, vivcndo fra loro vita buona et sancta, con la quale assai si edificano, et cosi lasciano pascer et governare, augmentandosi nella sánta fede. Ne d'altro magiormente recedono dalia Chiesa Catholica, che quando il cappelano curato gli nega qualche dispensa. overo gratia ecclesiastica, dicendogli non haver auttoritá dal Sommo Pontifice. Per ciö si supplica a Sua Santitá per li casi, auttoritá, comissioni et gratie sopra et infra allegate. Tutto ciö ne per lucro, ne mercede temporale, ma principalmente per l'honor de Dio, salute di quelle anime di fideli (le quali di continuo desideranno veder appresso qualche ministro di Christo et di sua Chiesa). Finalmente il tutto si fa per augmento della fede di Nostro Signore Jesu Christo. [35.] Item humilmente si chiede gratia da Sua Santitá al cappelano curato facoltá et auttoritá di poter dare et concedere al menő una volta all'anno a quelli christiani indulgenza plenaria, in modo di giubileo overamente la prima volta che visitará et celebrará in cittá, castello, burgo over casale. confessando et comunicando quelli christiani, gli conceda indulgenza plenaria aciö quelle anime si refocilano con simil tesori ecclesiastici et ricreati possino lodare Sua Divina Maiestá conoscendola per li sua doni et gratie per quando Iddio, per la Chiesa et per capo universale d'essa. Overamente in quel modo che meglio paresse di concedere a Sua Santitá. [36.] Et in simil gratie possi anche il capelano parti[ci]pare. Et de piü si dimanda gratia anche per l'anime di purgatorio, cioé che il cappelano celebrando una messa per una anima, la possi cavare del purgatorio per modum suffragii. [37.] De piü et finalmente desidera il curato da Sua Santitá per il guiderdone delle sua fatiche un indulto over bolla, in virtü della quale almeno tre volté in vita si possi far assolvere da tutti li casi et censure ecclesiastiche da qualsivoglia sacerdote regolare o secolare, et che conseguisca indulgenza plenaria. Similmente in articulo mortis potendosi confessare. et havendo apresso confessore. Caso che non lo potess'havere o non si potesse confessare con contritione previa dicendo col cuore non potendo con la boca Jesus, che conseguisca indulgenza plenaria. Tutte le sudette gratie se bene sono grandi et importante, sono anche necessariissime in quelle parti d'infideli, tanto al populo christiano, quanto allo prete cappelano, il quale va per caritá et per zelo de Dio, ponendo et offerendo la persona et la vita propria a tanto rischio d'ogni infirmitá e speciahnente della pesté, di assassini per strada, di garbugli turcheschi, et d'altri inimici della Chiesa, et finalmente del fuoco che speso regna in quelli paesi, si certo che al presente si espone a

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