Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)

Mantissa

754 Trafficanti, perche le merci non siano strappazzate dalli Fachini, cosiche non ricevino verun pregiudizio ò deterioramento nella qualità, nella stiva, o pressa. II. Terminato il Discarico, e Deposito de’ Tabacchi ne’ Magazeni, il Pro­visore dovrà ritirare da’ Guardiani Deputati alla contumacia tre Fedi esponenti la qualità, quantità, e specie de’ Tabacchi discaricati, e ricetati nelli Magazeni sotto la sua custodia; Riterrà per se, e conserverà in Filza una di tali Fedi, una nè trasmetterà alla Cancellaria Regia di Sanità, ed una farà consegnare al proprietario de’ Tabacchi. III. Il Provisore deputato a’ Magazeni tenga due libri intitolati Giornali di Contumacia, in uno de quali libri sia preso, e tenuto, esatto, e fedel Registro delle contumacie delle Persone, e nell’ altro libro sià preso e tenuto esalto, e fedel Registro delle contumacie delle merci, che comincieranno a correre, ed a computarsi dal giorno in cui sarà stato aperto, e sciorinato nel magazeno T ultimo collo del Carico, osservando in tali Registri il Formulare statogli già prescritto. IV. Il Provisore che ne aurà il Dipanamento non permetterà la visità delle merci contumaci, se non doppo qualche giorno di sciorino, e non lo permetta senza mandato speciale del Proprietario. V. Il Provisore non potrà lasciare consegnare e ricevere molto meno es­portare dalli Magazeni ò Rastimenti, Tabacchi, ò Merci per travaso senza espressi mandati della Cancellaria di Sanità, e del Proprietario, e custodirà tali mandati in Filze particolari; alla Consegna sarà denuto di personalmente inter­venire, e rilascierà e trasmetterà alla Cancellaria di Sanità il Riscontro del se­guito Travaso, avertendo che confronti in quantità, qualità, e Numero con il Registro della Denuncia. VI. Nell’ atto di rilasciare nelli Magazeni ò Bastimenti, Merci, a Prattica, ò per travaso, il Trovisore che ne avrà la Commissione, aurà 1’ attenzione di ritirare dal proprietario delle Merci la Fede della Guardia attergata con la quie­tanza, ò Confessione di ricevuta del medesimo proprietario. VII. Il Provisore deputato a’ Magazeni non sarà mai abbastanza diligente, nel inv gilare, ed assicurarsi sul osservanza de’Doveri de’Guardiani, e Fa­chini ; dovrà specialmente invigilare, rispetto al pontuale continuato Arregia- mento, espurgo, e maneggio delle Merci, e particolarmente degl’utensili de’ Marinari, e Passagieri, che dovrano stare esposti all’ aria sopra corde; a tal effetto il Provisore dovrà precorrere, e visitare quotidianamente i Magazeni, per osservare personalmente se siano compite le prescritte ordinanze e Cautelle, con evitare per parte sua attentamente il pericolo di qualche communione, « mescolamento con Merci ò Persone contumaci, ed aurà tutta la cura che avanti li Magazeni venga giornalmente scopata la strada, e tenuta in dovuta netezza, e le spazature incendiate diligentemente. Vili. Se mai (che Dio guardi) si manifestasse ne’ Bastimenti ò Magazeni qualche contaggio, tanto rispetto alle Persone quanto rispetto alle merci, il Provisore facci tantosto separare le merci, e persone sospette di contaggio, per evitare la Communicazione de male; ne’ faccia il Rapporto al Magistrato di Sa­nità, e questo alla luogotenenza, e al Supremo Magistrato di Sanità di Trieste, e dipenda dalli ulteriori ordini, e disposizioni, con prendere intanto quelle Disposizioni provisionali che le circonstanze potessero consigliare. IX. Se alcun Passagiero Marinaro, o Fachino contumace s’amalasse, il Provisore ne faccia il Rapporto al Magistrato, da di cui ordini dipenderà tanto rispetto all' Amministrazione de* Sacramenti, quanto rispetto al soccorso de Ri-

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