Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)

Mantissa

747 ed immune da contaggio, non procedente da luogo infetto, ò sospetto, siammet- terà e li si procurerà 1’ Ecclesiastica sepoltura. Non avendosi cognizione del Cadavere, e potendosi per conseguenza du­bitare , che sia naufragato con qualche Bastimento proveniente forse da’ luogo sospetto, ò infetto, il Magistrato disporrà, che sia scavata una fossa profonda in sito poco distante dal Cadavere, ed in quella strascinato, gettato, e sepelito il Cadavere, con agiuto d’ uncini, e simili Istrumenti di ferro, senza che il Ca­davere sia toccato, dopò di che si coprirà il Cadavere di calce per accelerare la sua corruzione, e si farà immunire diligentemente la fossa. Del Resto siccome si tratta d’ una Materia, in cui ogni circostanza, ed ogni riflesso muta caso, e devono per conseguenza mutarsi disposizioni, e 1* ordinanze, cosi si conferisce al Magistrato di Sanità la facolta d’ adattare con la scienza e Assenzo delle respettive superiorità i Rimedj al male, ed assicurare con i mezzi più facili 1’ ogetto premurosissimo della Publica Salute. Capo Vili. Del Magistrato di Sanità. Le leggi si pongono in tutto il vigore quando si dispongono i mezzi con­venevoli per mantenerne 1’ osservanza, e punirne la trasgressione; ad effetto di conseguire questi due fini, si conferisce alli Magistrati di Sanità di Segna eCarlo- bago tutta 1’ attività, e rispettabilità per parte non tanto de’ soggetti, che dov­ranno comporre il Magistrato, quanto per parte della sua amministrazione; in conseguenza di che si stabilisce. I. Che il Magistrato di Sanità sia composto e Rapresentato in Segna dal Luogotenente come Preside, da due Provisori effettivi e dal Capitano del Porto, come Provisore Aggiunto. In Carlobago poi sarà rappresentato dal Castellano qual Preside, e da due Provisori effettivi, il primo di quali all’ occasione della Restaurazione di quel Magistrato proposto dal Castellano alla Luogotenenza di Segna, e da quella per il Canale dell Intendenza di Trieste rimesso alla Sovra­na approvazione, potrà restare per più anni successivi in officio se lo sosterrà convenientemente, e non reruserà di esercitarlo a publico vantaggio con 1’ asse­gnatali annua Recognizione. E il secondo Provisore si elegerà nuovamente di an­no in anno dalla Communità; E in ambi i Magistrati sarà compreso un Cancel­liere alla Sanità. IL II Magistrato di Sanità dipenderà in Segna dall’ Eccellentissimo Magi­strato alla Sanità di Trieste, e da quella luogotenenza; E da questa, come pure dal suo Magistrato di Sanità dipenderà quello di Carlobago, che per il suo Ca­nale riceverà le terminazioni del Magistrato di Sanità di Trieste. III. Appartenga al Magistrato di Sanità la nomina, e dimissione delle Guar­die, Guardiani e simili soggetti subalterni. IV. Il Preside del Magistrato distribuirà alli Provisori effettivi quelle Com­missioni fisse, o perentorie, che conoscerà opportune, avendo sempre in vista le circostanze accidentali, ed il buon serviggio Regio, e Pubblico. Tutti e due insieme i Provisori effettivi in genere, ed in specie invigilerano a tutto, affinché tutti gl’ Offici di dipartamento del Magistrato siano attentamen­te, e fedelmente amministrati. Mà ogni provisore in particolare vigilerà, e risponderà particolarmente sopra 1’ Amministrazione dell’ Uffizio di suo diparta­mento, senzache la Gurisdizione, ò Responsabilità particolare deroghi alla Re­sponsabilità e Giurisdizione Generale. V. Il Preside dovrà convocar ogni Mese tutt’ il Magistrato alla Sanità, al quale proponerà li diversi accidenti, e rilascierà sopra di quelli le Determina­zioni , non che farà legger il Protocollo dal Magistrato, e darà a provisori una 50

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