Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)

Mantissa

743 in questo caso con il favore delle suddette Cautelle potranno esentarsi i Tabac­chi dal residuale periodo della Contumacia, e consegnarsi a Prattica, doppo il prescritto termine di 7 giorni di spurgo, e Sciorino. L’ involture, spaghi ed altri legacci saranno incendiati accuratamente, ó restaranno nel Magazeno a Compire la Contumacia. Capo V. Cautele, e RiguardidiSalute. Rispetto al Corso e Periodo delle Quarantine. Le Quarantine assegnate á Bastimenti di Patente netta, ó sospetta si com­putino dal Giorno che termineranno il Discarrico ne’ Magazeni de Tabachi; se il pieno Carico de Bastimenti fosse di’ merci non fogette come Granaglie etc. ó se venissero senza alcun Carico, la Quarantina incornine]' a correre, e si computi a tali Bastimenti dal giorno, che imparcano le Guardie di Sanità. Le merci non fogette possino esser trattenute à Bordo de’ Bastimenti contumaci senza pregiudizio della loro Quarantina, purché le guardie di Sanità s’ assicurino, che non vene siano framischiate delle sogette. Alle mercanzie come Tabacchi incomincj a correre, e comqutarsi la Qua­rantina dal giorno, che restarà sciorinata nelli magazeni 1’ ultima Balla de’ Ta­barin. A Passagieri incomincj a correre, ed a computarsi la Quarantina dal gi­orno del loro disbarco nelli magazeni. Se i Passagieri ricoverati nelli magazeni fossero venuti con Bastimento vuoto, ò Carico di Generi non suscettibili, incomincierà a correre ed a compu­tarsi la Contumacia dal giorno in cui saranno passate le Guardie di Sanità a Bordo del Bastimento. Se i Passagieri volessero restar a Bordo del Bastimento ò nel corso della Quarantina ritornassero a Bordo del Bastimento, correrà, a si computerà a Pas­sagieri la Quarantina istessa del Basimento. I Passagieri, il Capitano, o il Patrone, e lo Scrivano se voranno spogli­arsi nudi, e rivestirsi con Abito, e addobi di Prattica, li sia fatta grazia di cin­que giorni di contumacia con amettersi a libera Prattica cinque giorni avanti il termine della Quarantina imposta al Bastimento. Simil Grazia non possa esser fatta per alcuna raggione, ne Motivo a Ma­rinari. La suddetta Grazia sai fatta a tutti gl’ Oifiziali Regj di Marina, ó di Guerra ne’ Bastimenti Regj. A Bastimenti di Patente netta sia imposta la Quarantina prescritta dall’ or­dinanze Generali del supremo Magistrato di Sanità di Trieste. Agli Animali ò fiere di qualunque specie sieno, si assegnerà la Contuma- zia istessa che a Bastimenti. Alle Guardie del Bastimento sia assegnata la Contumacia del Bastimento, sia assegnata la Contumacia delle merci alle Guardie delle merci. Se alcuno Capitano Passagiero, Marinaro, Guardia, Bastazzo cadesse in­fermo a Bordo, ò nelli magazeni pendente la Contumacia, dovrà esser assistito, e curato verso la sua competente ricognizione dal Medico e respettivamente Chirurgo della Città, il quale dovrà dare al Magistrato quotidiano esatto Ra- porto in iscritto non tanto del corso, e Sintomi dell’ infermità, quanto della Cura, e’ de’ Medicamenti somministrati all’ infermo.

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