ARHIVSKI VJESNIK 2. (ZAGREB, 1959.)
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a to je da se proglasi moderni zakon o štampi: jedan zakon o štampi, koja će biti slobodna od sviju utjecaja, koji štete tipografsku industriju, i koja će poglavito biti prosta od zabrane kolportaže. Po našem mišljenju dužnost je dakle gospode vlasnika tipografija, da utječe na zastupnike svoga izbornoga kotara, da svom snagom ustanu u Parlamentu u prilog gore naznačenih pitanja, i da zapriječe dalje upadanje u nevolju svojih saradnikâ. Neka se pak još jednom podsjeti, da će se naša industrija moći podići samo jednim razumnim zakonom o štampi; neka to ne zaborave ni gospoda preduzetnici a ni njihovi predstavnici u Parlamentu! Umoljavajući V. G. primite ovo na znanje i da izađete nasusret željama, koje su ovdje izražene, bilješe se Pismo podružnice Saveza pekarskih radnika u Zadru vlasnicima pekara u Zadru. È già dal 16 gennaio del 1895 che i lavoranti fornai delle altre città dell' Austria, godono il riposo domenicale oppure suppletorio settimanale in vigore dall'epoca summenzionata. Mentre a noi lavoranti di Zara, dopo 14 anni dell' esistenza di questa legge, non ci è dato di godere del diritto che la legge stessa ci accorda. Ora, questo nostro diritto, non puô essere dai signori proprietari dei forni, nè ignorato, nè deluso. Noi lavoranti fornai di Zara, non possiamo ulteriormente che per solo scopo di lucro ci si privi di un diritto, che già da tanti anni sta in nostro favore. Giunîta disposizione del § 75 Art. V. II cap. della Notificazione d. d. 16 agosto 1907, del Ministro del commercio di concerto col Ministro dell'interno, la quale ordina che agli opérai che lavorano nella domenica più di 3 ore, dovrà accordarsi un riposo di almeno 24 ore nella domenica successiva oppure, ove ciô non sia possibile con riguardo all' esercizio, in un giorno di lavoro durante la settimana. A sensi delle sucitate disposizioni di legge, Ella signore viene invitato a provvedere, affinchè la terza settimana del mese di dicembre a. c. cioè dal 12 di detto mese in poi, tutti gli opérai fornai, compresi gli apprendisti (garzoni) presso di Lei occupati, abbiano a godere un giorno di riposo durante ogni settimana. La si avverte inoltre che ove Ella non avesse accordato ai propri opérai il dovuto riposo entro il termine suindicato, verra prodotta contro di Lei formale denuncia all'autorità compétente, che a sensi del § 121 del R. I. potrà essere multato fino a corone mille o punito coll'arresto fino a tre mesi. La scrivente ha voluto renderla avvertita di un tanto, onde evitare dei spiacevoli inconvenienti. Con perfetta osservanza si segna Gruppo di Zara Zara, novembre 1909. S. Modez, présidente (U desnom uglu pečat, na kome samo hrvatskim jezikom piše: Savez pekarskih radnika — Podružnica u Zadru. Između teksta dvije ruke, koje se rukuju.) Štampe: 1909. — 409 — /