Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán - Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 2. (Budapest, 2009)

Dokumentumok - II. Scipione Bona itáliai szállítmányainak biztosításai 1580–1589

217 Dichiarando che se alli detti ogli intravenisse qualche male (che Dio noi voglia) et venisse la mala nova, che gli assecuratori con tutti loro beni siano tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assicurato in termine di mesi quattro del dì della mala nova havuta. Et non si possano diffendere con alcuni statuti, ordeni et leggi, ancorché fossero leghimi, alli quali tutti da bora rinontiano, né con privilegii, né possano pigliar salvi condotti et presi non vagliano, né esaminre a perpetua rei memoria, né far alcun atto di diffensione, se prima non pagaranno, quanto ciascun di loro haverà assicurato. Et gli assecuratori all’hora s’intendano haver guadagnato il loro risico, quando li sudetti ogli a buon salvamento arivati saranno nel porto di Ragugia et tutti salvi in terra saranno discaricati senza danno alcuno. Che il signor Iddio l’accompagni. Amen. Io Augustino di Pozza assecuro per scudi venticinque scudi 25 Io Hierolimo Giugno di Bona assecuro per scudi venticinque scudi 25 Io Nicolò Stephano di Gradi assecuro per scudi venticinque scudi 25 Io Hierolimo Darsa assecuro per scudi cento scudi 100 Io Nicolò Caramunda assecuro per scudi cento scudi 100 Io Natale di Naie assecuro per scudi cento scudi 100 Item per Bernardo Zuzori, per lo quale prometto, assecuro per scudi 100 Io Bernardo Jelich assecuro per scudi cinquanta scudi 50 Io Paolo Stephano di Goze assecuro per scudi cinquanta scudi 50 Io Giugno Nicolò di Sorgo assecuro per scudi XXV scudi 25 scudi 600 Qui assecuratores omnes sponte sunt confessi se recepisse eorum risicum a suprascripto assecurato ad rationem 3 pro centum. Renuntiando.

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