Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán - Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 2. (Budapest, 2009)
Dokumentumok - II. Scipione Bona itáliai szállítmányainak biztosításai 1580–1589
185 caricarsi in questo porto sopra la navetta nominata122 patroneggiata per Giovanni di Francesco o per qualsivoglia altro, che la patroneggiasse. Et vuol esser assecurato dal dì, liora et punto che li detti cuoi son stato o saran carichi per fin tanto che a buon salvamento arrivati saranno in Ancona et tutti salvi in terra saran discarichi senza danno alcuno. Et questo assecuramento si fa d’ordine et licenza de signori offitiali sovra ciò deputati a ragione di 2 'A per cento. Et vuol esser assecurato da ogni caso, pericolo et infortunio di acqua, di fuoco, di getto in mare, di represaglie d’amici et di nemici, di retentione da navi, galee, fuste et altri legni armati et disarmati, et da ogni altro caso, pericolo et infortunio divino et humano, possibile et impossibile, imaginabile et immaginabile, che alli detti cuoi avvenir potesse, non eccettuando alcuno; ponendo gli assecuratori in luogo dell’assecurato, sì come assecurato non fusse. Dichiarando che la detta navetta con li detti cuoi possa navigar per tutti i venti, avanti, a dietro, a orza, a poggia, a destra et a sinistra, et possa scorrere, sorgere et porteggiare in qualsivoglia porti, luoghi e spiagge, caricare, discaricare, in altri navilii tramutare et ogni altra cosa fare, che paresse et piacesse al patrone per benefitio et utile di detta navetta come di detti cuoi, alli quali s’avvenisse qualche male (che Dio no’l voglia), che il patrone, i marinari, l’assecurato et altri per loro possano comparire in ogni giuditio et fuori, et fare ogni cosa per recuperare senza alcun pregiuditio del presente assecuramento. Dichiarando che se in termine di 4 mesi non venisse nuova alcuna di detta nave, che gli assecuratori con tutti i loro beni sieno tenuti di pagare, quanto ciascun di loro bavera assecurato subito scorso il detto termine. Dichiarando anchora che s’alli detti cuoi avvenisse qualche male (che Dio no’l voglia), che gli assecuratori con tutti i loro beni sieno tenuti di pagare, quanto ciascun di loro bavera assecurato in termine di 4 mesi dal dì della mala nuova havuta. Et non si possano difendere con alcuni statuti, ordini et leggi, anchorchè fussero leghimi, a quali tutti da hora rinuntiano, né con privilegi, né possano pigliar salvo condotti, et presi non vagliano, né essaminare a perpetua memoria, né fare alcun atto di difensione, se prima non haveran pagato, quanto ciascun di loro haverà assecurato. Et gli assecuratori all’hora s’intendano haver guadagnato il loro risico, quando la detta navetta arrivata sarà in Ancona et tutta salva in terra sarà discaricata senza danno alcuno. Che Dio le salvi. Amen. Io Hierolimo Francesco di Caboga assecuro per scudi d’oro dugento scudi 200 Io Sigismundo Hierolimo de Giorgi assicuro per scudi cento scudi 100 Io Nicolò Aloisio di Goze assicuro per scudi cento scudi 100 Io Giugno Matteo de Gradi assicuro per scudi cento scudi 100 Io Traiano Pasquale di Cerva assicuro per scudi cinquanta scudi 50 122 A hajó neve az eredetiben kihagyva. / Der Name des Schiffs wurde im Original ausgelassen.